Cassazione Penale, Sentenza n. 3375/2025 del 28/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti). Si contestava: 1) omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi sulle conclusioni scritte depositate con pec, con cui si chiedeva l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità) dopo la riforma "Cartabia" e la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive ai sensi dell'art. 545 c.p.p.; 2) errore di qualificazione dei fatti (sosteneva che si sarebbe dovuto trattare dell'art. 3 d.lgs. 74/2000, con soglie di punibilità non superate, attesa la modesta evasione); 3) le fatture autocreate non sarebbero riconoscibili come fatture ex art. 21 d.P.R. 633/1972; 4) mancata applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e richiesta diretta di esclusione della punibilità; 5) vizio di motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena; 6) errore nella quantificazione della confisca perché nel calcolo era stata inclusa anche l'IRAP, che a detta del ricorrente non rileva penalmente ai fini del profitto del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato limitatamente a tre profili: (i) omissione della Corte d'appello nel pronunciarsi sulle conclusioni scritte con cui il ricorrente aveva chiesto l'applicazione dell'art. 131‑bis c.p. (riforma Cartabia) e la valutazione delle pene sostitutive; (ii) errore nella determinazione dell'ammontare della confisca perché il Tribunale aveva computato anche maggiori imposte accertate a titolo di IRAP, non rilevante ai fini del profitto del reato ai sensi dell'art. 12‑bis d.lgs. 74/2000; (iii) conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio limitatamente alle questioni relative all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità e alla sostituzione della pena detentiva nonché alla ricalcolazione della confisca. Sulla qualificazione sostanziale (art. 2 d.lgs. 74/2000) la Cassazione ha confermato la correttezza della ricostruzione dei giudici di merito, escludendo che i documenti autoprodotti possano essere automaticamente ricondotti all'art. 3; il motivo relativo alla non qualificazione come fatture ex art. 21 d.P.R. 633/1972 è stato ritenuto generico e quindi inammissibile. Le restanti censure sono state dichiarate inammissibili o assorbite.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000, art. 2
La Corte ha ritenuto configurabile il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti anche quando la falsa documentazione sia stata autoprodotta dall'utilizzatore per farla apparire proveniente da terzi.
d.lgs. 74/2000, art. 3
Richiamata dalla difesa come norma alternativa con soglie di punibilità, la Corte ha però confermato il rapporto di specialità tra art. 2 e art. 3 e ritenuto che la fattispecie contestata fosse correttamente inquadrata nell'art. 2.
d.lgs. 74/2000, art. 12‑bis
Ai fini della confisca per equivalente, la Corte ha richiamato la regola secondo cui non rileva l'evasione dell'IRAP nel calcolo del profitto del reato tributario ai sensi di tale disposizione.
d.P.R. 633/1972, art. 21
La questione se i documenti autoprodotti costituiscano "fatture" ai sensi dell'art. 21 è stata ritenuta genericamente dedotta e non valutabile in cassazione; comunque i giudici di merito hanno qualificato i documenti come fatture rilevanti ai fini penali.
codice penale, art. 131‑bis
La Corte ha riconosciuto che la riforma (cd. Cartabia) ha esteso la causa di non punibilità per particolare tenuità a reati con pena minima non superiore a due anni; tuttavia l'applicazione richiede valutazioni di merito che l'appello non aveva esaurito e che la Corte di merito non aveva valutato esplicitamente.
codice di procedura penale, art. 545
La disciplina sulle pene sostitutive introdotta dalla riforma richiede una richiesta precisa dell'imputato entro il termine processuale (al più tardi in udienza di discussione in appello). Le conclusioni scritte depositate dal ricorrente erano idonee a far obbligo alla Corte territoriale di pronunciarsi, ma ciò non è avvenuto.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) - art. 95 (disciplina transitoria)
La Corte ha richiamato le disposizioni transitorie e la giurisprudenza che impongono al giudice di appello di pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove misure sostitutive se l'imputato le abbia richieste in tempo utile.
Massime di principio
- La produzione o l'utilizzo di documenti "autoprodotti" può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) se il documento è idoneo a far apparire la fattura come proveniente da terzi.
- Le richieste di applicazione di nuove norme più favorevoli (es. art. 131‑bis c.p. dopo la riforma Cartabia) devono essere tempestivamente formulate e risultare dagli atti processuali (atto di gravame o, al più tardi, udienza di discussione in appello) affinché il giudice di merito sia tenuto a pronunciarsi.
- La valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità e sulla sostituzione di pene detentive con pene alternative è di merito e non sindacabile in sede di legittimità se il giudice di merito ha motivato in modo adeguato; se la Corte territoriale omette di pronunciarsi su istanze precise, la Cassazione può annullare con rinvio.
- Ai fini della confisca per equivalente ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000, non deve essere considerata l'evasione dell'IRAP nel calcolo del profitto del reato, pertanto l'inclusione dell'IRAP comporta errore di calcolo e necessità di ricalcolo della misura patrimoniale confiscata.
- Eccezioni generiche circa la qualificazione tecnica dei documenti (es. non fatture ex art. 21 d.P.R. 633/1972) sono inammissibili in Cassazione se prive di puntuale deduzione e motivazione; è necessario specificare e provare perché il documento non rientrerebbe nella nozione tecnica invocata.
- La regola del favor rei (applicazione retroattiva di norme più favorevoli) si applica, ma la sua concreta attuazione richiede valutazioni di merito che spettano ai giudici di merito; la Corte suprema può solo disporre il rinvio se tali valutazioni non sono state compiute.
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