Ordinanza n. 4253/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emanato in data 23.03.2026 dal Municipio di Roma VII - Direzione Tecnica e recante n. prot. CI/63788/2026 e notificato all'impresa Individuale Andrea Serra e al suo titolare in data 10.04.2026 con cui il Municipio di Roma VII ha determinato - con specifico riferimento alle opere di cui ai punti nn. 1/2/3 - «la rimozione o demolizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate così come specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo realizzate sul fabbricato preesistente sito in Via Vallericcia n. 11-13 ricadente in area di P.R.G. come indicato in premessa, distinto al NCEU al foglio 967, particelle 1367, 1368 e 1369 sub. 501 atto di vendita del 29/10/1984 repertorio n. 197 Notaio Leonello Anderlini con sede in Roma registrato a Roma il 09/11/1984 al n. 52252 intestato a Sacchi Vittorio nato a Capitignano (AQ) il 28/05/1938 C.F. SCCVTR38E28B658A comproprietario Pulcini Ersilia nata a ROMA il 23/01/1940 C.F. PLCRSL40A63H501Y comproprietaria. La demolizione dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità di smaltimento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione previste nel Decreto Ministeriale n. 152/2022 "End of Waste"».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza municipale di rimozione o demolizione di opere abusive entro 60 giorni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Municipio di Roma VII che ha ordinato la rimozione o demolizione di opere abusive realizzate su un fabbricato sito in Roma, con riferimento alle opere indicate ai punti 1, 2 e 3 e alle eventuali ulteriori opere abusive nel frattempo realizzate. Prima di esaminare l’istanza cautelare, il TAR ha rilevato un vizio nella notificazione del ricorso introduttivo: la notificazione era stata tempestivamente eseguita presso l’indirizzo PEC del Municipio VII di Roma Capitale, ma non presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione capitolina abilitato alla ricezione degli atti giudiziari e risultante dai pubblici registri. Il giudice ha ritenuto che tale notificazione fosse nulla, e non inesistente, poiché effettuata presso un’articolazione territoriale della stessa amministrazione e, quindi, in presenza di un collegamento non assolutamente incerto tra il destinatario e l’atto. Il TAR si è riservato ogni valutazione sull’ammissibilità dell’intervento dei proprietari dell’immobile evocati in giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato nulla la notificazione del ricorso effettuata presso l’indirizzo PEC del Municipio VII anziché presso l’indirizzo dell’amministrazione capitolina abilitato alla ricezione delle notifiche giudiziarie. Non ha esaminato, allo stato, la domanda cautelare né la legittimità dell’ordinanza di demolizione. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione e un ulteriore termine di 15 giorni per depositare il ricorso notificato. L’esame dell’istanza cautelare è stato rinviato alla camera di consiglio del 20 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Prima dell’esame della domanda cautelare il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio; rilevata la nullità della notificazione, può assegnare un termine perentorio per il rinnovo.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso amministrativo eseguita tempestivamente presso l’indirizzo PEC di un’articolazione territoriale dell’amministrazione resistente, anziché presso l’indirizzo PEC dell’amministrazione abilitato alla ricezione degli atti giudiziari e risultante dai pubblici registri, è nulla e non inesistente quando sussista un collegamento riconoscibile tra il destinatario della notificazione e l’amministrazione destinataria del ricorso.
- La nullità della notificazione del ricorso introduttivo, ove non ricorra assoluta incertezza sul destinatario né totale assenza di collegamento con l’atto, consente al giudice amministrativo di assegnare al ricorrente un termine perentorio per il rinnovo della notificazione e di rinviare l’esame della domanda cautelare.
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