Cassazione Penale, Sentenza n. 16709/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censurava la sentenza del Tribunale di Velletri del 31/03/2023 che dichiarava il non doversi procedere per intervenuta prescrizione per le imputazioni relative a fatti del 1996. Middei deduceva che, con la sentenza di primo grado del 25/09/2002, era stato assolto in relazione a entrambi i capi (B ed E) e che l'assoluzione relativamente al capo B era passata in giudicato poiche' non impugnata nei termini; pertanto la sentenza del 2023 aveva erroneamente esteso la declaratoria di non doversi procedere anche a quel capo ormai irrevocabile. In subordine il ricorrente contestava la motivazione del proscioglimento relativo al capo E, sostenendo che la valutazione del compendio indiziario avrebbe dovuto portare ad una piena assoluzione.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che l'assoluzione sul capo B era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione e che la sentenza del 31/03/2023 aveva illegittimamente esteso la declaratoria di non doversi procedere anche a quel capo. Ha quindi annullato senza rinvio la pronuncia impugnata limitatamente al capo B. Il secondo motivo, relativo al capo E, e' stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, avendo il giudice di appello dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, in sede di legittimità non è possibile rivedere la valutazione probatoria a meno che non emergano in modo evidente e non contestabile elementi idonei ad escludere il fatto o la responsabilità dell'imputato tali da consentire la pronuncia immediata di assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; elementi che nel caso non sussistevano.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990, art. 73
Norma sostanziale richiamata come fattispecie di reato relativa alle imputazioni; non approfondita nel testo se non come riferimento al capo di imputazione
Codice di procedura penale, art. 525
Richiamato per la nullità della sentenza di primo grado decisa dalla Corte d'appello; la norma riguarda la nullità della pronuncia e le relative conseguenze processuali
Codice di procedura penale, art. 597
Invocato dal ricorrente in combinato disposto con l'art. 648 per questioni di giudicato e impugnazione; la Corte ha ritenuto che il giudicato formatosi sul capo B impediva la rinnovazione del relativo capo in sede di annullamento
Codice di procedura penale, art. 648
Richiamato in relazione alla materia del giudicato e agli effetti delle impugnazioni; è stato valutato insieme all'art. 597 per stabilire l'irrevocabilità dell'assoluzione sul capo B
Codice di procedura penale, art. 530, commi 1 e 2
Richiamati in tema di formule di proscioglimento: il Tribunale di primo grado aveva assolto per non aver commesso il fatto (art. 530), mentre la difesa sosteneva che la motivazione corrispondeva a una assoluzione piena. La Corte ha però distinto la valutazione del compendio probatorio, ritenendo che non emergesse evidenza di innocenza
Codice di procedura penale, art. 129
Norma che consente la pronuncia immediata di assoluzione quando, in sede di impugnazione contro una declaratoria di estinzione del reato, emergano in modo evidente elementi idonei ad escludere il fatto o la responsabilità dell'imputato; la Corte ha stabilito che tali elementi non sussistevano, rendendo inammissibile il secondo motivo
Codice di procedura penale, art. 585
Norma sui termini di impugnazione; la mancata impugnazione nei termini prevista dall'art. 585 ha determinato il passaggio in giudicato dell'assoluzione sul capo B
Codice di procedura penale, art. 587
Richiamato in relazione agli effetti estensivi del provvedimento di annullamento: la Corte ha osservato che l'annullamento disposto dalla Corte d'appello ha avuto effetti estensivi limitati alle parti impugnate
Codice di procedura penale, art. 192
Riferito alla valutazione del compendio indiziario operata dal Tribunale; la Corte ha evidenziato che l'assoluzione di primo grado era collegata alla valutazione indiziaria ex art. 192 e non a una evidenza di innocenza
Giurisprudenza delle Sezioni Unite e precedenti citati (es. Sez. Un. n. 35490/2009 Tettamanti)
Principio consolidato: in presenza di causa di estinzione del reato (es. prescrizione) la legittimità non può sindacare la motivazione della sentenza impugnata, salvo che emergano in modo evidente elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto o la responsabilità dell'imputato
Massime di principio
- Un assoluzione divenuta irrevocabile per mancata impugnazione nei termini costituisce giudicato e non può essere compressa da successivi provvedimenti che dichiarino l'estinzione del reato: la declaratoria favorevole resta efficace e va riconosciuta dalla Corte di legittimità
- Quando la Corte d'appello annulla una sentenza di primo grado per vizi processuali, gli effetti dell'annullamento sono soltanto su quanto effettivamente impugnato: non si estendono a pronunce divenute irrevocabili
- Se il giudice d'appello dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte di Cassazione non può riesaminare la valutazione probatoria di merito a meno che nel ricorso non sia documentata in modo evidente e non contestabile l'esistenza di elementi idonei ad escludere il fatto o la responsabilità, tali da giustificare immediata assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- In ricorso per cassazione contro una declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, il difensore deve dedurre motivi specifici che mostrino chiaramente elementi di innocenza; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di 'evidenza' probatoria
- Nel valutare impugnazioni successive, è essenziale separare le questioni processuali (nullità, effetti dell'impugnazione, formazione del giudicato) dalle questioni di merito (valutazione delle prove): le prime possono determinare annullamento o conservazione del giudicato; le seconde sono normalmente escluse dalla verifica in Cassazione in presenza di cause estintive
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