Ordinanza n. 2117/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR, preso atto della dichiarazione della ricorrente, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. La pronuncia riguarda esclusivamente l'istanza di accesso e non definisce, per quanto emerge dal testo, le ulteriori domande di annullamento degli atti della procedura R.U.A.P. Non sono indicate statuizioni sulle spese.
Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti relativa alla procedura per il conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. per l'anno 2025
Esito
Favorevole al resistente (assessorato regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato, tra gli altri atti, gli atti regionali relativi alla graduatoria e al bando per il conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. per l'anno 2025, contestando la propria esclusione per la ritenuta mancanza della titolarità di un incarico A.P.A.O. ai sensi dell'art. 32, comma 8, dell'A.C.N. di Medicina Generale. Con separata domanda proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a., aveva chiesto l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 3 marzo 2026 e la declaratoria del diritto di ottenere la documentazione relativa alla procedura selettiva. L'istanza era rimasta inizialmente inevasa. Successivamente, con memoria del 20 giugno 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione sulla domanda di accesso, avendo appreso informalmente di essere stata medio tempore inserita nel R.U.A.P. dell'A.F.T. di Caltanissetta.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La mancata risposta all'istanza di accesso è stata qualificata come silenzio-rigetto.
art. 116, comma 4, c.p.a.
declaratoria del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente di esibizione
La domanda giudiziale relativa all'accesso è stata proposta e trattata secondo il rito previsto dall'art. 116 c.p.a.; la sopravvenuta carenza di interesse ha comportato la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La domanda di accesso proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a. diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiara, in modo non equivoco, di non avere più interesse alla relativa decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla domanda di accesso può essere dichiarata senza esaminare nel merito la legittimità del silenzio-rigetto o la sussistenza del diritto di accesso.
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