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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05907/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il caso riguarda un cittadino tunisino soccorso in mare e sbarcato in Italia, che, dopo l'identificazione presso un hotspot e la successiva notifica di un decreto di respingimento con ordine di allontanamento, ha contestato davanti al Giudice di pace la legittimità del provvedimento. Egli ha dedotto che non gli era stata fornita, al momento dell'ingresso e della prima identificazione, la necessaria informazione sulla possibilità di chiedere protezione internazionale; ha inoltre sostenuto che solo in un momento successivo, in occasione del trattenimento presso un CPR, aveva manifestato la volontà di chiedere asilo. Il ricorso per cassazione censura la decisione del Giudice di pace che aveva rigettato l'opposizione valorizzando il fatto che nel provvedimento di respingimento risultava che lo straniero non aveva inteso avvalersi della protezione internazionale e attribuendo fede privilegiata a tale attestazione. Il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli artt. 10, comma 4, e 10-ter del T.U. immigrazione, nonché della direttiva 2013/32/UE, sostenendo che l'informativa preliminare è un onere essenziale e autonomo, la cui omissione rende illegittimo il respingimento e travolge anche i provvedimenti consequenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che l'obbligo di fornire allo straniero, sin dal primo contatto con le autorità di frontiera o di polizia, una preliminare informazione sulla possibilità di richiedere protezione internazionale è imposto dalla normativa europea e nazionale, e che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se tale adempimento fosse stato effettivamente assolto. Poiché il Giudice di pace non aveva compiuto tale accertamento, limitandosi a richiamare la fede privilegiata del provvedimento di respingimento quanto alla mancata volontà di chiedere asilo, la Corte ha cassato l'ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Trapani per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come vizio di violazione di legge per censurare la decisione del giudice di pace

  • art. 10, comma 4, d.lgs. 286/1998

    il respingimento non si applica nei casi disciplinati dalle norme su asilo, status di rifugiato e protezione temporanea

  • art. 10-ter d.lgs. 286/1998

    impone che allo straniero soccorso in mare o rintracciato all'attraversamento irregolare sia assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale sin dal punto di crisi/hotspot

  • art. 8 direttiva 2013/32/UE

    gli Stati membri devono fornire informazioni sulla possibilità di presentare domanda di protezione internazionale quando vi siano indicazioni di tale interesse

  • art. 3 d.lgs. 142/2015

    prevede la consegna all'interessato, già da parte delle forze di polizia, dell'opuscolo informativo previsto dalla normativa sull'asilo

  • art. 10 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della tutela del diritto di asilo

  • artt. 2, commi 5 e 6, 10, comma 2, lett. b), 14, commi 1 e 5, d.lgs. 286/1998

    richiamati dal ricorrente a sostegno dell'illegittimità del respingimento e dei provvedimenti conseguenti

  • artt. 3, 6, 20 e 26 d.lgs. 25/2008

    richiamati dal ricorrente in relazione alla procedura di protezione internazionale

  • art. 2700 c.c.

    la Corte rileva che la fede privilegiata del documento non può esonerare dal controllo sull'effettivo adempimento dell'obbligo informativo

  • considerando 26 direttiva 2013/32/UE

    conferma che i pubblici ufficiali alle frontiere devono essere in grado di dare informazioni sulle modalità e sedi per presentare domanda di protezione internazionale

Massime di principio

  • L'obbligo di informare lo straniero sulla possibilità di chiedere protezione internazionale è un adempimento preliminare e autonomo rispetto a ogni successiva valutazione amministrativa sul respingimento o sul trattenimento.
  • La verifica giudiziale sulla legittimità del respingimento richiede di accertare in concreto se l'informativa sia stata effettivamente resa; non è sufficiente richiamare formule contenute nel provvedimento amministrativo o la mancata presentazione immediata della domanda di asilo.
  • La mancata preliminare informazione sulla protezione internazionale può determinare la nullità del decreto di respingimento e rendere illegittimi i provvedimenti consequenziali che su di esso si fondano.
  • La disciplina nazionale va interpretata in coerenza con la direttiva 2013/32/UE, che mira a garantire un accesso effettivo alla procedura di asilo sin dal primo contatto con le autorità di frontiera o di polizia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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