Sentenza n. 15373/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Giomi S.p.A. il 30/6/2023: per l’annullamento con il ricorso introduttivo: - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17623 del 13/12/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 104 del 20/12/2022, recante la definizione dei saldi spettanti per l'anno 2021 alle strutture private accreditate per lo svolgimento di funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G17148 del 6/12/2022, non ancora pubblicata ma citata nella n. G17623/2022, recante la definizione della remunerazione per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate sugli accessi in pronto soccorso non seguiti da ricovero; - della Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G14656 del 26/10/2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 93 del 10/11/2022, recante la definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva; - delle Determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G00083/2022 e n. G08567/2022, recanti la definizione dei livelli massimi di finanziamento per l'anno 2020 delle funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva, nonché del DCA n. 498/2019, recante il criterio del valore standard medio per la definizione del finanziamento delle funzioni assistenziali; - ove necessario, della D.G.R. n. 339/2021 recante la definizione dei livelli massimi di finanziamento 2021 per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria e disciplina delle relative regole di finanziamento, remunerazione e contrattualizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati; con i presenti motivi aggiunti: - ove necessario, delle determinazioni e delle motivazioni di cui alla nota della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria n. 380313 del 4/04/2023, trasmessa alla ricorrente in riscontro alla richiesta di rettifica del provvedimento di definizione del livello di finanziamento per l'anno 2021 delle funzioni assistenziali-ospedaliere; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o collegato a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, conseguente alla dichiarazione di rinuncia depositata dalla ricorrente. Non ha dichiarato l’estinzione del giudizio perché la rinuncia era irrituale: non risultava notificata alle controparti nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Atto impugnato: Determinazioni regionali concernenti i livelli di finanziamento e i saldi per il 2021 delle funzioni di pronto soccorso e terapia intensiva e la remunerazione delle prestazioni ambulatoriali rese in pronto soccorso, nonché atti relativi al finanziamento 2020 e nota regionale di riscontro a una richiesta di rettifica
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato, con ricorso introduttivo, le determinazioni regionali che definivano i livelli di finanziamento e i saldi spettanti per il 2021 alle strutture private accreditate per le funzioni assistenziali-ospedaliere di pronto soccorso e terapia intensiva e per le prestazioni ambulatoriali rese in occasione di accessi al pronto soccorso non seguiti da ricovero. Erano stati contestati anche gli atti relativi al finanziamento 2020, il criterio del valore standard medio e, ove necessario, la D.G.R. n. 339/2021. Con motivi aggiunti erano state impugnate, ove necessario, le determinazioni e le motivazioni contenute nella nota regionale del 4 aprile 2023, resa in risposta a una richiesta di rettifica. Il testo non espone i singoli vizi di legittimità dedotti. Il 15 settembre 2026 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
Ritenuto, dunque, che al Collegio non resta che dar atto dell’elisione dell’interesse alla definizione della causa e, in ragione dell’irritualità della rinuncia (che non risulta notificata alla controparte nel rispetto del termine di cui all’art. 84, comma 3, comma proc. amm.), dichiarare il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse;
La rinuncia al ricorso che non sia notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non determina l’estinzione del giudizio; la sopravvenuta carenza d’interesse conseguente alla volontà di rinunciare giustifica invece la declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non comporta l’estinzione del giudizio; se la dichiarazione manifesta comunque il venir meno dell’interesse alla decisione, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
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