Sentenza del 20/02/2020 n. 4413 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La Guardia di finanza, in accesso presso il laboratorio della SALA-PEL s.n.c., rilevò 13 dipendenti di cui 8 non iscritti nel libro matricola, la presenza di due macchine inchiodatrici a fronte di una risultante dalla contabilità e documentazione extracontabile con annotazione delle ore di lavoro. Sulla base del PVC l'Agenzia notificò avvisi di accertamento per gli anni 2000-2002: maggiore reddito d'impresa, maggiore valore della produzione netta, maggiore IVA, imputazione del maggior reddito ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/1986 e omesso versamento delle ritenute per i dipendenti non iscritti. I ricorrenti impugnarono; la CTP accolse i ricorsi; la CTR, in appello dell'Agenzia, riformò accogliendo l'appello ritenendo gli indizi gravi, precisi e concordanti e sufficiente la documentazione extracontabile e le risultanze del PVC; i contribuenti ricorrono in cassazione lamentando principalmente che la CTR ha omesso di valutare le controdeduzioni tardivamente depositate e ha violato il diritto di difesa e il contraddittorio, oltre a contestare la valutazione probatoria degli elementi desunti dal PVC (presunzioni, inconsistenze della documentazione extracontabile, numero di macchine).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i motivi relativi alla violazione del diritto di difesa e del contraddittorio per avere la CTR escluso dalla valutazione le controdeduzioni degli appellati per la tardiva costituzione. La Corte ha ritenuto che la tardiva costituzione non comporta inammissibilità automatica delle controdeduzioni e che l'esclusione integrale delle stesse ha leso l'art. 24 Cost. e il principio del contraddittorio; ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese di cassazione. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
art. 23, art. 54, art. 36
Art. 23 e 54: la tardiva costituzione dell'appellato non determina automaticamente l'inammissibilità delle controdeduzioni; la proposizione di appello incidentale va fatta nei termini e modi previsti (controdeduzioni entro 60 giorni). Art. 36 richiamato in relazione al diritto di difesa e motivazione.
Costituzione
Art. 24 (diritto alla difesa): la parte deve poter esercitare effettivamente il diritto di difesa anche se si è costituita tardivamente. Art. 101 (principio del contraddittorio) va garantito in tutto il processo.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5
Fondamento delle censure in cassazione: vizio di motivazione, violazione di norme sul processo tributario e omessa decisione su fatti decisivi.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma fiscale che disciplina l'imputazione del reddito della società ai soci; utilizzata dall'Ufficio per imputare ai soci il maggior reddito accertato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norme sul processo verbale di constatazione e sul valore probatorio degli atti di accertamento; richiamata dai ricorrenti per contestare la valutazione probatoria.
Codice civile
artt. 2697, 2727, 2729, 2700
Art. 2697 e 2727: regole sulla prova e divieto di praesumptio de praesumpto contestate dai ricorrenti. Art. 2729 e 2700 richiamati in relazione al valore probatorio e alla necessità di motivazione adeguata.
Massime di principio
- La tardiva costituzione dell'appellato nel processo tributario non comporta, di per sé, l'inammissibilità delle controdeduzioni o la preclusione totale del diritto di difesa; il giudice deve comunque valutare le memorie e le deduzioni, salvo la perdita di specifiche facoltà processuali previste dalla normativa.
- L'appello incidentale che contesta legittimità di accessi o altre questioni deve essere proposto nei termini e nelle forme previste (in particolare depositando le controdeduzioni nei termini di legge); se non proposto nei modi richiesti può essere inammissibile, ma ciò non autorizza il giudice a escludere in toto ogni possibilità di difesa dell'appellato tardivo.
- Il PVC e la documentazione extracontabile costituiscono elementi di prova che il giudice deve valutare criticamente e motivare; non è corretto attribuire loro automaticamente valore decisivo senza esaminare le contestazioni e le prove contrarie offerte dalla parte.
- Se il giudice di merito esclude o ignora argomentazioni e documenti rilevanti prodotti dalla parte, ciò può integrare vizio di motivazione e violazione del diritto al contraddittorio, giustificando la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
- In sede difensiva è importante: a) depositare le controdeduzioni e i documenti entro i termini (60 giorni) per non incorrere in contestazioni procedurali; b) se la costituzione è tardiva, comunque sollevare oralmente in udienza le proprie difese e chiedere che siano valutate; c) produrre documenti probatori concreti (libri matricola, libro cespiti, fatture, registri di presenza) per contrastare valutazioni fondate su presunzioni.
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