Sentenza n. 2124/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento: - dell'Atto di recesso del 25.09.2024 di cui si è avuto piena conoscenza obliquo modo per effetto dell'inoltro alla società Cordea Savills Italian Opportunities NO.2 (Holdings) S.À.R.L. (C.F. 97850290152 - iscritta al Registro del Commercio e delle Società del Lussemburgo con il numero di immatricolazione B130794, Code NACE 64.202, società di nazionalità lussemburghese, con sede legale in Rue Notre Dame, n. 34 Città di Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore), che controlla la società Carciano S.r.l. (detenendone integralmente il capitale sociale) delle direttive di Banca d'Italia, e direttamente per effetto dell'inoltro da parte del Liquidatore del Fondo Social & Public Initiatives - fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, della pec del 25.03.2025 - con il quale il Liquidatore del Fondo Social & Public Initiatives - Fondo di investimento alternativo italiano immobiliare di tipo chiuso riservato, dott. Alessandro Zanotti, nominato da Banca d'Italia con provvedimento prot. 170694/23 del 10.10.2023 nell'ambito della procedura di liquidazione, recedeva unilateralmente dal contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo stipulato in data 24 maggio 2018 (registrato in data 4 dicembre 2018 al n. 014754 serie 3T), oggetto di cessione in data 12 febbraio 2021 in favore di Carciano (registrato in data 10 marzo 2021 al n. 003398-serie 3T), avente ad oggetto una porzione del complesso immobiliare denominato “Galleria Manzoni” e specificamente la porzione denominata “Palazzina Biagiottiˮ. Per l'annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato, e tra questi: dell'atto qualificato come parere del comitato di sorveglianza, di cui si ha avuto notizia per mezzo della suindicata pec del 25.03.2025, con il quale l'organo ha espresso il proprio parere favorevole riguardo all'esercizio del recesso da parte del Liquidatore del Fondo dal contratto, sebbene l'atto sia stato inviato omissato ed in forma non pienamente conoscibile. In via subordinata, per l'accertamento del diritto all'indennizzo per il recesso anticipato dal contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo stipulato in data 24 maggio 2018 (registrato in data 4 dicembre 2018 al n. 014754 serie 3T), oggetto di cessione in data 12 febbraio 2021 in favore di Carciano (registrato in data 10 marzo 2021 al n. 003398-serie 3T), avente ad oggetto una porzione del complesso immobiliare denominato “Galleria Manzoni” e specificamente la porzione denominata “Palazzina Biagiottiˮ, nella misura indicata nel prospetto di calcolo in atti allegato ovvero nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia anche a seguito di idonea CTU di cui si chiede l'amissione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di recesso unilaterale del liquidatore da un contratto di locazione ultranovennale ad uso non abitativo, nonché il parere favorevole del comitato di sorveglianza
Esito
Favorevole al resistente (liquidatore del fondo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il recesso esercitato dal liquidatore di un fondo di investimento immobiliare sottoposto a liquidazione giudiziale, relativo a una porzione di un complesso immobiliare locata per una durata ultranovennale. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione delle garanzie partecipative, dei doveri di leale collaborazione e buona fede e l’illegittimità del recesso comunicato senza preavviso. In secondo luogo, ha lamentato la violazione dell’art. 84, comma 3, TUB, richiamato dall’art. 57, comma 6-bis, TUF, sostenendo che il recesso costituisse atto di straordinaria amministrazione soggetto alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e a un valido parere del comitato di sorveglianza. Ha inoltre dedotto il difetto, la perplessità e la contraddittorietà della motivazione, anche in relazione alle contestazioni giudiziali del liquidatore circa la validità e l’efficacia del contratto e all’esecuzione degli obblighi contrattuali. In via subordinata, ha chiesto l’accertamento del diritto a un indennizzo per il recesso anticipato, comprensivo del danno emergente, del lucro cessante e delle ulteriori utilità contrattuali asseritamente perdute, con eventuale consulenza tecnica d’ufficio. Le parti resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, la tardività del ricorso e, quanto alla Banca d’Italia, il difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha esaminato prioritariamente l’eccezione di difetto di giurisdizione e l’ha ritenuta fondata. Ha applicato il criterio del petitum sostanziale, secondo cui la giurisdizione si determina in base alla natura intrinseca della posizione dedotta, individuata alla luce dei fatti allegati, e non in base alla qualificazione formale prospettata dalle parti. Il recesso da un contratto di locazione è stato qualificato come atto di gestione di un rapporto privatistico, espressione di un diritto potestativo relativo all’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive. La circostanza che il liquidatore sia stato nominato dalla Banca d’Italia e che l’attività della procedura sia sottoposta alla vigilanza dell’Istituto non modifica la natura paritetica dell’atto, adottato nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale disposta dal tribunale. Il TAR ha ritenuto quindi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario, dichiarando il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione e declinandola in favore del giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Sono rimaste assorbite le ulteriori questioni processuali e di merito, compreso il difetto di legittimazione passiva della Banca d’Italia. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda e dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 57, commi 3-bis e 6-bis, d.lgs. 58/1998 (TUF)
la Banca d'Italia nomina uno o più liquidatori, che provvedono secondo quanto disposto dal comma 3-bis, nonché un comitato di sorveglianza
La disposizione disciplina la liquidazione giudiziale dei fondi gestiti da SGR e richiama, in termini di compatibilità, la disciplina della liquidazione coatta amministrativa e dell’ordinamento bancario.
art. 84, commi 2 e 3, d.lgs. 385/1993 (TUB)
La norma è richiamata nel quadro della disciplina applicabile alla liquidazione, ma la nomina del liquidatore da parte della Banca d’Italia non trasforma gli atti di gestione contrattuale in provvedimenti amministrativi.
art. 185, comma 2, d.lgs. 14/2019 (CCII)
il liquidatore può recedere dal contratto previa autorizzazione del comitato dei creditori e con il riconoscimento al conduttore di un equo indennizzo
La disposizione regola il recesso dal contratto di locazione dopo l’apertura della liquidazione giudiziale e conferma l’inquadramento dell’atto nel contesto della procedura concorsuale e dei rapporti contrattuali privatistici.
art. 133 d.lgs. 14/2019 (CCII)
È richiamato in relazione al reclamo proposto davanti al Tribunale di Milano, ritenuto inammissibile secondo quanto riportato nella decisione.
art. 11 c.p.a.
Impone, in caso di declinatoria della giurisdizione, la prosecuzione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nei termini e secondo gli effetti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale, individuato considerando la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta, e non sulla base della qualificazione formale attribuita dalle parti alla domanda o all’atto contestato.
- Il recesso da un contratto di locazione costituisce, di regola, un atto di gestione di un rapporto privatistico e la controversia relativa al suo esercizio appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda un diritto potestativo connesso all’esecuzione di un contratto a prestazioni corrispettive.
- La nomina del liquidatore da parte di un’autorità pubblica e l’attività di vigilanza esercitata dalla stessa autorità non trasformano in provvedimento amministrativo l’atto di recesso adottato nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale, quando l’atto incide direttamente su un rapporto contrattuale di diritto privato.
- Quando la liquidazione giudiziale è disposta con sentenza del tribunale e il recesso è esercitato dal liquidatore nell’ambito della procedura concorsuale, la controversia sulla validità e sugli effetti del recesso resta devoluta al giudice ordinario, anche se il liquidatore è stato nominato da un’autorità di vigilanza.
- Accertato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, le ulteriori eccezioni processuali e le questioni di merito devono essere dichiarate assorbite, salvo quanto necessario per la translatio iudicii ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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