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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37956/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionata)

La controversia

La controversia nasce dalle trattenute operate dalla Cassa su una pensione, a titolo di contributo di solidarietà previsto dall'art. 22 del regolamento previdenziale dell'ente e da successive delibere attuative. In primo e secondo grado era stata dichiarata l'illegittimità di tali trattenute e la Cassa era stata condannata alla restituzione delle somme. In cassazione la Cassa deduceva, con il primo e il secondo motivo, la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della normativa che disciplina gli enti previdenziali privatizzati e dei poteri regolamentari dell'ente, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto illegittime le disposizioni regolamentari senza adeguato scrutinio di ragionevolezza e senza considerare i vincoli di equilibrio di bilancio. Con il terzo motivo contestava la prescrizione applicata al diritto di ripetizione/riliquidazione, sostenendo che dovesse applicarsi il termine quinquennale e non quello decennale, anche per evitare una disparità rispetto al regime INPS. La resistente non ha svolto difese nel giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre unilateralmente un contributo di solidarietà su pensioni già determinate secondo i criteri applicabili, perché tale prelievo non attiene al metodo di calcolo della pensione ma integra una prestazione patrimoniale imposta, riservata al legislatore ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha inoltre confermato che, quando si controverte dell'ammontare del trattamento e del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo, non opera la prescrizione quinquennale propria dei ratei pensionistici liquidi ed esigibili, bensì la prescrizione ordinaria decennale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa della resistente; è stato altresì dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    non attribuisce alle casse privatizzate il potere di imporre un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, poiché un simile prelievo esula dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    la previsione regolamentare e le delibere attuative che introducono il contributo di solidarietà sono ritenute illegittime nella parte in cui incidono su trattamenti già determinati

  • Delibera CNPADC del 27.6.2013

    atto attuativo del contributo di solidarietà, privo di idonea base normativa per imporre il prelievo

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    richiamato dalla ricorrente, non consente alle casse di introdurre un contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale autonoma su pensioni già liquidate

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    norma richiamata a sostegno della potestà regolamentare dell'ente, ma non idonea a legittimare il contributo di solidarietà

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    richiamato nel ricorso; la Corte ribadisce che un prelievo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede base legislativa

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011

    richiamato dalla ricorrente nel quadro dei vincoli di equilibrio del sistema, ma non conferisce il potere di istituire unilateralmente il prelievo

  • art. 3 Cost.

    invocato nel ricorso, ma non muta la qualificazione del contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta

  • art. 23 Cost.

    il contributo di solidarietà è ricondotto al genus delle prestazioni patrimoniali imposte e, quindi, può essere istituito solo dalla legge

  • art. 38 Cost.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina previdenziale, senza incidere sull'esito della questione

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute quando non si controverte di meri ratei liquidi ed esigibili

  • art. 2948 c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti liquidi ed esigibili; non si estende al credito restitutorio da trattenuta illegittima

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    richiamato come disciplina della prescrizione quinquennale dei ratei, ma ritenuto non decisivo nel caso di specie

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    norma sui ratei arretrati e sulle differenze dovute a seguito di riliquidazione; non si applica alla fattispecie di ripetizione di trattenute illegittime

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre con propri regolamenti o delibere un contributo di solidarietà che operi come prelievo su pensioni già liquidate: un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della prestazione, ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla fonte legislativa.
  • Il principio del pro rata e la potestà regolamentare degli enti previdenziali non consentono di incidere unilateralmente su trattamenti pensionistici già determinati mediante trattenute ulteriori e autonome rispetto al meccanismo di liquidazione della pensione.
  • Quando il credito azionato riguarda la restituzione di somme indebitamente trattenute per effetto di un prelievo illegittimo, e non la mera riliquidazione di ratei pensionistici liquidi ed esigibili, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale dei ratei pensionistici.
  • La prescrizione quinquennale in materia previdenziale presuppone che il credito sia liquidato ed esigibile; se è controverso l'ammontare del trattamento o la stessa legittimità del prelievo, il termine ordinario resta quello decennale.
  • Nel giudizio di cassazione, la reiterazione di argomenti già esaminati da precedenti conformi non è idonea a superare un orientamento giurisprudenziale consolidato, salvo che siano introdotti effettivi elementi nuovi di valutazione.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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