Cassazione Penale, Ordinanza n. 10193/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato in concorso. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4 c.p., lamentando l'illogicità della motivazione. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era manifestamente infondata e priva di specificità, perché non si confrontava con la motivazione di merito, la quale aveva escluso la tenuità del danno valorizzando sia il consistente valore dell'oggetto sottratto sia i danni cagionati alle cose della persona offesa per apprenderlo.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 56 c.p.
richiamato quale base della forma tentata del reato contestato
art. 624 c.p.
richiamato quale norma incriminatrice del furto
art. 625, comma 1, n. 2 c.p.
richiamato quale circostanza aggravante del furto
art. 62, n. 4 c.p.
attenuante del danno di speciale tenuità; la Corte ribadisce che richiede la valutazione complessiva del pregiudizio arrecato, non solo del valore del bene sottratto
art. 616 c.p.p.
prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilità con colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità colpevole
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata sul tema della colpa del ricorrente in caso di impugnazione manifestamente inammissibile
Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti
richiamata per il principio secondo cui il danno di speciale tenuità va valutato considerando anche i danni ulteriori direttamente ricollegabili alla sottrazione della res
Massime di principio
- La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha natura oggettiva e richiede una valutazione complessiva del pregiudizio arrecato dal reato, comprensiva non solo del valore del bene sottratto ma anche degli ulteriori danni direttamente derivati dalla condotta.
- Una doglianza in cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo generico la motivazione senza confrontarsi con gli specifici passaggi decisivi del provvedimento impugnato.
- Nel giudizio di legittimità, la mancata specificità del motivo e la sua manifesta infondatezza determinano l'inammissibilità del ricorso.
- L'inammissibilità colpevole del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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