Ordinanza n. 1232/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Tribunale di Cosenza del 18 marzo 2024, n. 593, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza del 18 marzo 2024, n. 593, nei confronti dell'INPS e di ARPAL Calabria, già Azienda Calabria Lavoro. Il ricorso è stato notificato ad ARPAL all'indirizzo PEC postacertificata@pec.arpalcalabria.it. Il TAR ha rilevato che tale indirizzo non risultava inserito nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179; pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo PEC primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, individuato in fatturazioneelettronica@pec.arpalcalabria.it.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso ad ARPAL Calabria. In applicazione dell'art. 44 c.p.a., nella formulazione risultante dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 9 luglio 2021, n. 148, ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 20 luglio 2026 per rinnovare la notificazione del ricorso all'ente e un successivo termine di dieci giorni per depositare la prova della notifica. Il giudizio non è stato definito; la camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 4 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179
L'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione deve risultare dall'elenco previsto dalla disposizione.
art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179
Quando l'indirizzo PEC dell'ente non è inserito nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.
art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
L'elenco previsto dalla norma individua, nel caso esaminato, l'indirizzo PEC primario al quale effettuare la notificazione.
art. 44 c.p.a.
In presenza di nullità della notificazione, il giudice assegna un termine per la rinnovazione della notifica e per il deposito della relativa prova.
Massime di principio
- La notificazione telematica di un ricorso a un ente pubblico è nulla quando viene effettuata a un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi legalmente rilevanti per le notificazioni, anche se l'indirizzo appartiene all'ente.
- Quando l'indirizzo PEC dell'amministrazione non è inserito nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo PEC primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.
- La nullità della notificazione del ricorso non comporta automaticamente la definizione in rito del giudizio: il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44 c.p.a.
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