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Ordinanza

Ordinanza n. 1232/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Cosenza del 18 marzo 2024, n. 593, della cui ottemperanza è stata chiesta l'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cosenza del 18 marzo 2024, n. 593, nei confronti dell'INPS e di ARPAL Calabria, già Azienda Calabria Lavoro. Il ricorso è stato notificato ad ARPAL all'indirizzo PEC postacertificata@pec.arpalcalabria.it. Il TAR ha rilevato che tale indirizzo non risultava inserito nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179; pertanto, la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo PEC primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, individuato in fatturazioneelettronica@pec.arpalcalabria.it.

La decisione

Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione del ricorso ad ARPAL Calabria. In applicazione dell'art. 44 c.p.a., nella formulazione risultante dall'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 9 luglio 2021, n. 148, ha assegnato alla parte ricorrente termine sino al 20 luglio 2026 per rinnovare la notificazione del ricorso all'ente e un successivo termine di dieci giorni per depositare la prova della notifica. Il giudizio non è stato definito; la camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 4 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 12, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179

    L'indirizzo PEC utilizzato per la notificazione deve risultare dall'elenco previsto dalla disposizione.

  • art. 16-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 179

    Quando l'indirizzo PEC dell'ente non è inserito nell'elenco di cui all'art. 16, comma 12, la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.

  • art. 6-ter d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    L'elenco previsto dalla norma individua, nel caso esaminato, l'indirizzo PEC primario al quale effettuare la notificazione.

  • art. 44 c.p.a.

    In presenza di nullità della notificazione, il giudice assegna un termine per la rinnovazione della notifica e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • La notificazione telematica di un ricorso a un ente pubblico è nulla quando viene effettuata a un indirizzo PEC non risultante dagli elenchi legalmente rilevanti per le notificazioni, anche se l'indirizzo appartiene all'ente.
  • Quando l'indirizzo PEC dell'amministrazione non è inserito nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, la notificazione deve essere effettuata all'indirizzo PEC primario risultante dall'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82/2005.
  • La nullità della notificazione del ricorso non comporta automaticamente la definizione in rito del giudizio: il giudice deve assegnare un termine per la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 44 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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