Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 3234 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso (merito sull'interpretazione IVA) e, assorbiti gli altri motivi, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società, annullando l'avviso di accertamento. Le spese sono compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori operazioni IVA su corrispettivi relativi a servizi di trasporto 'inbound' effettuati in Italia per merci e documenti di valore trascurabile; contestazione dell'uso dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972 (esenzione per servizi internazionali/connessi) e della corretta tassazione di tali servizi, nonché questioni procedurali sulla tempestività del ricorso per censura della notifica della sentenza della Commissione regionale

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 2

    Deve essere interpretato, in combinazione con l'art. 69, nel senso che i servizi accessori alle piccole spedizioni di carattere non commerciale o di valore trascurabile non sono imponibili anche se i corrispettivi non sono stati assoggettati all'IVA in dogana, per non vanificare il regime di non imponibilità.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 69, comma 1

    La base imponibile in dogana comprende le spese di inoltro fino al luogo di destinazione e va considerata ai fini dell'esenzione dei servizi accessori; tuttavia la Corte ha chiarito che non è richiesto che tali corrispettivi siano effettivamente assoggettati all'IVA in dogana perché ciò renderebbe inefficace l'esenzione prevista dall'art. 9.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 144 e 86, par. 1, lett. b)

    Queste norme comunitarie impongono che i servizi accessori alle piccole spedizioni non siano assoggettati a IVA nazionali quando l'esenzione comunitaria si applica; la Corte ha fatto proprio l'indirizzo della Corte di giustizia che vieta un'interpretazione nazionale che esiga l'effettiva tassazione in dogana per riconoscere l'esenzione.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-273/16 (4 ottobre 2017)

    La Corte di giustizia ha stabilito che l'interpretazione nazionale che richieda l'effettiva assoggettabilità all'IVA in dogana per riconoscere l'esenzione dei servizi accessori alle piccole spedizioni è incompatibile con la direttiva; tale pronuncia è stato il fondamento per l'accoglimento del ricorso in Cassazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 20, 38 e 51 (richiamo alla normativa sulle notificazioni nel processo tributario)

    La notifica per decorrenza del termine breve può avvenire a mezzo postale in plico senza busta; l'invio in busta chiusa costituisce irregolarità che può essere considerata mera forma se il contenuto non è contestato, ma se il destinatario contesta specificamente la notifica l'Amministrazione deve provare il contenuto dell'invio. Nel caso di specie l'Agenzia non ha provato il contenuto della busta, ergo il rilievo di inammissibilità per tardività è infondato.

  • L. n. 115/2015, art. 12, comma 1 (modifica art. 9 DPR 633/1972 introducendo il comma 4-bis)

    La novella ha esplicitato a livello nazionale che i servizi accessori relativi a piccole spedizioni e spedizioni di valore trascurabile non sono imponibili anche se i corrispettivi non sono stati assoggettati all'imposta in dogana, allineando la normativa nazionale all'interpretazione comunitaria.

Massime di principio

  • I servizi accessori (es. trasporto interno dallo sdoganamento alla destinazione) relativi a piccole spedizioni non commerciali o a spedizioni di valore trascurabile devono essere considerati non imponibili ai fini IVA anche se i relativi corrispettivi non risultano assoggettati a IVA in dogana: l'interpretazione italiana che richieda l'effettiva tassazione in dogana è incompatibile con la direttiva UE e la giurisprudenza della Corte di giustizia.
  • Quando l'Amministrazione contesta la tempestività di un ricorso sulla base di una notifica effettuata per posta in busta chiusa anziché in plico senza busta, grava sull'Amministrazione stessa l'onere di dimostrare che la busta conteneva l'atto notificato; la mera esibizione della distinta di spedizione o dell'avviso di ricevimento non è sufficiente senza prova del contenuto.
  • Se una questione interpretativa è stata risolta dalla Corte di giustizia a favore del contribuente e la giurisprudenza nazionale si è uniformata, il contribuente può ottenere l'annullamento degli atti impositivi anche per periodi anteriori alla modifica normativa, con possibile compensazione delle spese quando l'orientamento è consolidato solo dopo la pronuncia comunitaria.
  • In pratiche commerciali di trasporto internazionale, è importante verificare se le merci rientrano nelle soglie di 'valore trascurabile' previste dalle direttive/comunicazioni pertinenti; per tali spedizioni le prestazioni accessorie possono godere dell'esenzione IVA — pertanto va correttamente inquadrata la natura del servizio e documentata la qualificazione della merce come di valore trascurabile.
  • In sede di contenzioso tributario, la contestazione specifica degli atti formali da parte del contribuente impone all'Amministrazione di fornire prove puntuali (es. contenuto della spedizione) per far valere eccezioni procedurali; viceversa tali eccezioni possono essere ritenute infondate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.