Sentenza del 24/04/2015 n. 8365 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento notificato per maggiore TARSU relativa agli anni 2001-2004, con contestazione di maggiori superfici produttive di rifiuti presso gli stabilimenti della contribuente. La società ha sostenuto l'illegittimità dell'accertamento per carenza di motivazione, insussistenza del presupposto impositivo, errata qualificazione e misurazione delle superfici e per avere smaltito i propri rifiuti speciali tramite impresa autorizzata. La concessionaria ha impugnato la decisione della CTR, contestando sia il potere del giudice tributario di disapplicare la delibera comunale che assimilava i rifiuti speciali a quelli urbani, sia la sufficienza della prova fornita dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della concessionaria. Ha ritenuto legittima la disapplicazione incidentale della Delibera comunale n. 10 del 1998, poiché l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani non indicava adeguati criteri qualitativi e quantitativi, come richiesto dalla normativa statale. Ha inoltre ritenuto provato che la contribuente smaltisse i rifiuti speciali derivanti dalla lavorazione del legno tramite ditta autorizzata e ha considerato non adeguatamente censurata tale valutazione di fatto. L'eccezione relativa all'irregolarità della notifica del ricorso è stata respinta perché la costituzione della contribuente e le sue difese avevano sanato l'eventuale vizio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 5
Il giudice tributario può disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, rilevanti ai fini della decisione.
Il giudice tributario può disapplicare anche d'ufficio, in via incidentale e limitatamente alla controversia esaminata, un atto amministrativo illegittimo quando tale illegittimità è rilevante per decidere la causa.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3
La TARSU presuppone la detenzione o occupazione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le superfici nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilabili possono essere escluse o sottratte alla tassazione, purché il contribuente dimostri concretamente la natura dei rifiuti e il loro autonomo smaltimento.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 18, comma 2, lett. d)
L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani deve essere definita sulla base di criteri qualitativi e quantitativi; non è sufficiente un generico richiamo a criteri normativi previgenti.
D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)
Agli enti locali era riconosciuto il potere di disciplinare l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, ma tale potere doveva essere esercitato rispettando i criteri qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa statale.
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
Il contribuente che invoca l'esclusione dalla TARSU per rifiuti speciali deve fornire una prova concreta e documentata della tipologia dei rifiuti, delle superfici interessate e dell'effettivo smaltimento mediante soggetti autorizzati.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
La contestazione in cassazione dell'accertamento di fatto e della motivazione della sentenza deve essere specifica e indicare puntualmente le carenze logiche o giuridiche della decisione; una censura generica di illogicità o irrazionalità non è sufficiente.
Massime di principio
- Un regolamento o una delibera comunale che assimila rifiuti speciali a rifiuti urbani è applicabile solo se individua criteri concreti, qualitativi e quantitativi, conformi alla normativa statale; un'assimilazione generica può essere disapplicata dal giudice tributario.
- Il giudice tributario può disapplicare incidentalmente un atto amministrativo illegittimo senza annullarlo in via generale: la disapplicazione produce effetti limitati alla controversia e all'atto impositivo esaminato.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della TARSU sulle superfici produttive, il contribuente deve documentare la natura speciale dei rifiuti, la precisa individuazione delle aree interessate e il loro autonomo smaltimento tramite operatori autorizzati.
- La prova documentale dello smaltimento autonomo dei rifiuti speciali può assolvere l'onere probatorio del contribuente, soprattutto quando viene meno il presupposto fondato su una delibera comunale illegittima.
- In cassazione non è sufficiente affermare genericamente che la sentenza sia illogica o irrazionale: occorre indicare specificamente quale fatto o quale passaggio motivazionale sia erroneo e perché.
- Una notifica effettuata presso il domicilio processuale originariamente eletto può essere sanata dalla costituzione tempestiva della controparte, quando l'atto abbia comunque raggiunto lo scopo di informarla dell'impugnazione.
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