Ordinanza n. 13281/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accesso agli atti chiesti con istanza del 18 febbraio 2026, presentata al fine di ottenere, tra l’altro, la documentazione inerente alle domande di partecipazione (comprensive di tutta la modulistica e di tutti i relativi allegati) presentate da ciascuna delle società incluse nel novero dei “Soggetti a cui è concesso il contributo” di cui all’Allegato 1 al provvedimento del Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, prot. n. 267769 del 27.11.2025, con annullamento del diniego parziale espresso con nota del Ministero del turismo prot. n. 41283 del 23 marzo 2026; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad accedere alla documentazione, nessuna eccettuata e/o esclusa, richiesta con la predetta istanza del 18.02.2026; NONCHE’ PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell’Amministrazione resistente ad esibire tutti i documenti oggetto di istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso alla documentazione allegata alle domande di contributo degli operatori ammessi a finanziamento
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante a una procedura indetta dal Ministero del turismo per la concessione di finanziamenti destinati a interventi sugli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi. Nel corso del giudizio ha presentato una seconda istanza di accesso difensivo ex art. 22 l. n. 241/1990, chiedendo le domande di partecipazione, tutta la modulistica, gli allegati, le relazioni tecniche, le eventuali richieste di integrazione o chiarimento e ogni altro documento relativo alle società ammesse a finanziamento. Il Ministero ha riconosciuto l’interesse difensivo qualificato della richiedente, ma ha trasmesso soltanto il Modulo A, disponendo inoltre oscuramenti relativi a dati personali, segreti tecnici e commerciali e parti non pubbliche dei bilanci. Con ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a., la ricorrente ha chiesto l’esibizione integrale della documentazione ulteriore, sostenendo che il solo Modulo A non consentisse di verificare la correttezza dei punteggi attribuiti, poiché la valutazione dipendeva anche da documenti progettuali, autorizzazioni, delibere bancarie, piani economico-finanziari e altra documentazione allegata alle domande. La ricorrente ha inoltre dichiarato sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla precedente istanza di accesso proposta con i motivi aggiunti. Il Collegio ha stralciato, perché tardiva, la memoria di una società controinteressata depositata oltre il termine processuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la prima istanza di accesso proposta con i motivi aggiunti. Quanto alla seconda istanza, ha ritenuto integro il contraddittorio, poiché il ricorso era stato notificato al Ministero e a tutti i soggetti controinteressati. Nel merito, ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto di accesso e, se del caso, a ordinare l’esibizione dei documenti, con possibilità di esaminare anche argomenti non esplicitati nel provvedimento amministrativo. Ha riconosciuto l’esistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, non contestato dal Ministero, in ragione della partecipazione alla procedura e della strumentalità dell’accesso alla verifica dei punteggi e alla difesa nel giudizio di annullamento. Ha ritenuto che il solo Modulo A non esaurisse la documentazione valutabile dalla Commissione: l’avviso prevedeva ulteriori relazioni progettuali e tecniche, documentazione sul livello di progettazione, autorizzazioni e pareri, quadro tecnico-economico, piano economico-finanziario, documentazione relativa alla cantierabilità e delibere o lettere di impegno bancario. Tali documenti sono stati considerati indispensabili per ricostruire le ragioni dell’attribuzione dei punteggi e, quindi, assistiti da un nesso di strumentalità con le esigenze difensive. Il precedente richiamato dal Ministero è stato ritenuto non decisivo, poiché fondato su una diversa situazione documentale, nella quale l’amministrazione aveva dichiarato di non detenere ulteriore documentazione. Il TAR ha escluso la prevalenza delle esigenze di riservatezza dei controinteressati, richiamando il criterio della necessità dell’accesso ai fini della cura e difesa di un interesse giuridico, nonché il fatto che il Ministero aveva già respinto le opposizioni dei terzi. Ha invece negato l’accesso alla documentazione ulteriore indicata in modo generico, come le eventuali richieste di integrazione o chiarimento e le relative risposte, poiché la ricorrente non aveva fornito elementi, neppure indiziari, sull’effettiva esistenza o detenzione di tali documenti. Il ricorso del 23 aprile 2026 è stato quindi parzialmente accolto, con ordine al Ministero di trasmettere la documentazione allegata alle domande di contributo indicata nel primo alinea dell’istanza del 18 febbraio 2026, previo eventuale pagamento dei diritti di segreteria, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Le spese di fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 116, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre, nel giudizio pendente, il ricorso avverso il diniego o l’accoglimento parziale dell’istanza di accesso; il giudizio è diretto all’accertamento del diritto e può condurre all’ordine di esibizione.
art. 116, comma 4, c.p.a.
«ordina l’esibizione dei documenti richiesti»
Conferma che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, nel quale il giudice può ordinare direttamente l’esibizione dei documenti.
art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990
Richiede, per l’accesso documentale, un interesse diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connesso al documento richiesto; tale interesse è stato riconosciuto in capo all’impresa partecipante alla procedura comparativa.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
Nel bilanciamento con la riservatezza, l’accesso difensivo prevale quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di un interesse giuridico, una volta verificati i presupposti generali dell’accesso.
art. 3 d.P.R. n. 184/2006
Disciplina le opposizioni dei controinteressati all’istanza di accesso; nel caso concreto le opposizioni sono state esaminate dal Ministero, che le ha respinte.
artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.
Sono stati applicati per dichiarare tardivo e stralciare il deposito della memoria della società controinteressata, effettuato oltre il termine di quindici giorni liberi prima della camera di consiglio.
art. 2697, comma 1, c.c.
L’esistenza o detenzione del documento richiesto costituisce elemento costitutivo della pretesa ostensiva e deve essere dimostrata dall’istante, anche in via presuntiva o indiziaria, ma non mediante mere supposizioni.
art. 2435 c.c.
È richiamato con riguardo alle parti dei bilanci depositate presso il Registro delle imprese, escluse dall’oscuramento disposto dal Ministero.
artt. 23 e 33 d.lgs. n. 50/2016
Sono richiamati dall’avviso pubblico in relazione alla documentazione tecnico-amministrativa attestante il livello della progettazione esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio sull’accesso ex art. 116 c.p.a. è un giudizio sul rapporto, diretto ad accertare la sussistenza del diritto dell’istante e non soltanto la legittimità formale del diniego; il giudice può quindi valutare anche ragioni non espresse nel provvedimento amministrativo e, ricorrendone i presupposti, ordinare direttamente l’esibizione dei documenti.
- L’impresa partecipante a una procedura comparativa di finanziamento vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti e agli allegati delle domande degli operatori ammessi, quando la conoscenza della documentazione è strumentale a verificare la correttezza dei punteggi e a esercitare la difesa nel giudizio sull’esito della procedura.
- Quando la lex specialis prevede che la valutazione dei progetti dipenda anche da documentazione tecnica, autorizzazioni, piani economico-finanziari, documenti sulla cantierabilità o impegni bancari, la trasmissione del solo modulo descrittivo della domanda non soddisfa il diritto di accesso difensivo, se gli ulteriori documenti sono necessari per ricostruire l’attribuzione dei punteggi.
- Nel bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi, il criterio applicabile è quello della necessità della conoscenza ai fini della cura o difesa di un interesse giuridico; una volta accertati i presupposti dell’accesso e il nesso di strumentalità, la riservatezza economica e tecnico-commerciale non prevale automaticamente, ferma la possibilità di adottare misure di oscuramento proporzionate.
- L’accesso non può essere ordinato rispetto a documenti indicati in termini generici o meramente eventuali, quali ipotetiche richieste di integrazione e relative risposte, quando l’istante non fornisca elementi anche solo presuntivi dell’esistenza o della detenzione degli atti; l’esistenza del documento è un elemento costitutivo del diritto di accesso e non può essere desunta da mere congetture.
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