Cassazione Penale, Sentenza n. 26426/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare), sostenendo: 1) motivazione manifestamente illogica ed erronea qualificazione dell'operazione immobiliare come distrattiva nonostante il pagamento del prezzo, l'accollo del mutuo e la congruità del corrispettivo; mancanza di accertamento sulla reale destinazione e provenienza delle somme ritenute distratte; 2) mancata dimostrazione della partecipazione materiale e del dolo della Trotta (art. 110 c.p.), con illegittima deduzione del suo concorso sulla base del solo status di socia, coniuge e avvocato; censurata inoltre l'omessa valutazione della conoscenza dello stato di decozione della società.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur riconoscendo che il fatto distrattivo è delineato nelle pronunce di merito, la Cassazione ha concluso che gli elementi posti a carico della Trotta (essere socia, coniuge e avvocato) non dimostrano né un apporto materiale né un'apporto volontario e cosciente al reato. Mancano elementi fattuali che colleghino specificamente la Trotta alle successive movimentazioni e all'incasso delle somme; non è stato dimostrato il nesso causale e il dolo richiesti per il concorso nella bancarotta. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e la Trotta è stata assolta perché "non ha commesso il fatto".
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1) legge fallimentare
art. 216, comma 1, n. 1) I. fall.
Norma che incrimina la bancarotta fraudolenta patrimoniale mediante distrazione di beni; richiede la prova dell'atto distrattivo e del dolo/danno alla garanzia patrimoniale dei creditori
art. 223 legge fallimentare
Richiamata nella imputazione collegata alla fattispecie di bancarotta; contesto normativo della responsabilità per operazioni prefallimentari
art. 110 cod. pen.
Disciplina del concorso nel reato; la Corte ha richiesto prova di un apporto materiale/volitivo effettivo dell'extraneus per configurare il concorso
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sui motivi di ricorso per cassazione invocati (vizi di motivazione e errata applicazione di norme penali)
Giurisprudenza di legittimità
Richiamata in tema di dolo dell'extraneus: per ritenere il dolo occorre la conoscenza dello stato di decozione della società da cui proviene il denaro
Massime di principio
- La qualificazione di una vendita come "distrazione" richiede più della mera formalità fittizia: è necessario provare che l'operazione sia stata posta in essere per sottrarre il bene alla massa creditoria e che i proventi siano stati deviati a vantaggio degli autori o di terzi in modo da pregiudicare i creditori.
- Il concorso nel reato (art.110 c.p.) impone la prova di un contributo materiale e volontario dell'extraneus: essere socio, coniuge o avere una professione tecnica non costituiscono di per sé elementi sufficienti di colpevolezza.
- La prova della destinazione e della provenienza delle somme è cruciale: vanno documentati i flussi finanziari che colleghino il prezzo della vendita alle condotte distrattive contestate.
- La conoscenza dello stato di insolvenza/decozione della società da parte dell'extraneus è un elemento rilevante per il dolo; in mancanza di tale conoscenza dimostrata, difficilmente si può affermare il dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta.
- Se dagli accertamenti emergono pagamenti anteriori alla vendita o movimenti riconducibili esclusivamente all'organo amministrativo, l'addebito agli altri soggetti va supportato da ulteriori elementi indiziari concreti.
- In casi simili l'accertamento giurisdizionale deve motivare specificamente l'efficacia causale dell'apporto del concorrente, non potendo limitarsi a deduzioni basate su status personali o relazioni familiari.
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