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Ordinanza

Ordinanza n. 291/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’annullamento - del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine all’Amministrazione comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta

Giustizia amministrativa202502533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 sull'istanza di accesso del 16 luglio 2025, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nell'istanza, nonché l'ordine al Comune di esibirli. Il Comune ha prodotto in giudizio una mole considerevole di documentazione, in larga parte depositata mediante archivi compressi o file di posta elettronica contenenti numerosi documenti. Il Collegio ha rilevato che tale documentazione non era di agevole consultazione e appariva solo in parte pertinente all'istanza, includendo anche atti non richiesti, quali documentazione della procedura di affidamento dei lavori, materiale fotografico e rapporti di videoispezione. La questione istruttoria consiste quindi nell'individuare, tra i documenti prodotti, quelli effettivamente corrispondenti ai singoli atti richiesti nell'istanza, elencati ai punti da i. a xix. Il TAR ha inoltre riservato ogni valutazione sull'ammissibilità, totale o parziale, del ricorso, qualora l'istanza del 16 luglio 2025 risulti meramente reiterativa di precedenti richieste del 31 maggio 2024 e dell'8 maggio 2025.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Viareggio, ordinandogli di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione analitica che specifichi quali documenti, tra quelli già prodotti, siano stati trasmessi o altrimenti condivisi con la ricorrente e corrispondano ai singoli atti o documenti richiesti nell'istanza del 16 luglio 2025, indicati ai punti da i. a xix. Il Collegio ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, riservando ogni decisione sull'ammissibilità totale o parziale del ricorso in relazione all'eventuale natura meramente reiterativa dell'istanza.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione deposita in giudizio una documentazione ampia, disorganizzata o di difficile consultazione, il giudice dell'accesso può ordinare un incombente istruttorio volto a ricostruire analiticamente la corrispondenza tra i documenti prodotti e i singoli atti richiesti dall'istanza.
  • Nell'ambito di un giudizio contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, la produzione di documenti da parte dell'amministrazione non consente di definire il giudizio se non è possibile stabilire con chiarezza quali documenti siano stati effettivamente messi a disposizione del richiedente e quali corrispondano all'oggetto dell'istanza.
  • L'eventuale reiterazione di precedenti istanze di accesso può incidere sull'ammissibilità, totale o parziale, del ricorso e deve essere verificata dal giudice prima della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleIstruttoria processuale
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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