Ordinanza n. 291/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento - del silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, co. 4, della legge n. 241/1990 sull’istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025; - nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti; e per l’accertamento del diritto dell’odierna ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti, con conseguente ordine all’Amministrazione comunale intimata di esibizione della documentazione richiesta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 16 luglio 2025
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 sull'istanza di accesso del 16 luglio 2025, chiedendo l'accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti e documenti indicati nell'istanza, nonché l'ordine al Comune di esibirli. Il Comune ha prodotto in giudizio una mole considerevole di documentazione, in larga parte depositata mediante archivi compressi o file di posta elettronica contenenti numerosi documenti. Il Collegio ha rilevato che tale documentazione non era di agevole consultazione e appariva solo in parte pertinente all'istanza, includendo anche atti non richiesti, quali documentazione della procedura di affidamento dei lavori, materiale fotografico e rapporti di videoispezione. La questione istruttoria consiste quindi nell'individuare, tra i documenti prodotti, quelli effettivamente corrispondenti ai singoli atti richiesti nell'istanza, elencati ai punti da i. a xix. Il TAR ha inoltre riservato ogni valutazione sull'ammissibilità, totale o parziale, del ricorso, qualora l'istanza del 16 luglio 2025 risulti meramente reiterativa di precedenti richieste del 31 maggio 2024 e dell'8 maggio 2025.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di accesso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune di Viareggio, ordinandogli di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una relazione analitica che specifichi quali documenti, tra quelli già prodotti, siano stati trasmessi o altrimenti condivisi con la ricorrente e corrispondano ai singoli atti o documenti richiesti nell'istanza del 16 luglio 2025, indicati ai punti da i. a xix. Il Collegio ha fissato la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 7 maggio 2026, riservando ogni decisione sull'ammissibilità totale o parziale del ricorso in relazione all'eventuale natura meramente reiterativa dell'istanza.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base normativa del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione deposita in giudizio una documentazione ampia, disorganizzata o di difficile consultazione, il giudice dell'accesso può ordinare un incombente istruttorio volto a ricostruire analiticamente la corrispondenza tra i documenti prodotti e i singoli atti richiesti dall'istanza.
- Nell'ambito di un giudizio contro il silenzio-rigetto su un'istanza di accesso, la produzione di documenti da parte dell'amministrazione non consente di definire il giudizio se non è possibile stabilire con chiarezza quali documenti siano stati effettivamente messi a disposizione del richiedente e quali corrispondano all'oggetto dell'istanza.
- L'eventuale reiterazione di precedenti istanze di accesso può incidere sull'ammissibilità, totale o parziale, del ricorso e deve essere verificata dal giudice prima della decisione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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