Cassazione Penale, Sentenza n. 26548/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale collegiale, all'udienza del 3/11/2022, aveva dichiarato la nullità della notifica del decreto di giudizio immediato nei confronti di Elena Princi perché il decreto era stato notificato a uno soltanto dei due difensori di fiducia e non anche al secondo. Il Tribunale ha restituito gli atti al Giudice per le indagini preliminari. Il GIP ha ritenuto invece che la nullità riguardasse solo la notifica (e non l'atto genetico) e che, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen., la rinnovazione della notifica spettasse al giudice del dibattimento, non la restituzione degli atti; per questo il GIP ha sollevato conflitto negativo di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto e lo ha risolto affermando la competenza del Tribunale di Trento in composizione collegiale. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la nullità riguarda la sola notificazione del decreto di giudizio immediato, si applica l'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. e il giudice del dibattimento deve rinnovare la notifica invece di restituire gli atti al pubblico ministero. Ha inoltre rigettato l'eccezione della difesa relativa all'assenza del presupposto della custodia al momento della richiesta di giudizio immediato, ritenendo che alla data del 15/07/2022 la misura custodiale era ancora in atto e che l'art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen. non preclude il giudizio immediato quando la misura è stata sostituita per attenuazione delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137
Consente la presentazione di requisitoria scritta dal Pubblico Ministero; qui il PM ha chiesto che si dichiari la competenza del Tribunale collegiale
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
art. 28, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce regole sul conflitto di competenza fra giudici di fasi diverse; interpretato nel senso che la decisione del giudice del dibattimento prevale solo se essa è una decisione adottata nell'ambito dei poteri di quel giudice; non può prevalere se il giudice ha agito al di fuori dei propri poteri
art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
art. 143 disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Prevede la rinnovazione della notificazione in favore della regolarizzazione degli atti processuali in sede di giudizio, impedendo la regressione del procedimento quando il vizio non riguarda l'atto genetico
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Disciplina le comunicazioni da effettuare quando si dichiara la competenza di un diverso giudice; la Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale collegiale con le previste comunicazioni
art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 455, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Impone il rigetto della richiesta di giudizio immediato se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi; la Corte ha osservato che la norma non menziona la sostituzione della misura per attenuazione delle esigenze cautelari, per cui tale sostituzione non impedisce automaticamente il giudizio immediato
Massime di principio
- Se la nullità riguarda esclusivamente la notifica del decreto di giudizio (per esempio mancata notifica a uno dei difensori), il vizio va sanato con la rinnovazione della notifica da parte del giudice del dibattimento ai sensi dell'art. 143 disp. att. e non mediante la restituzione degli atti al PM.
- La regola di prevalenza prevista dall'art. 28, comma 2, va applicata solo quando la decisione del giudice del dibattimento sia stata adottata nell'ambito dei suoi poteri; una decisione assunta al di fuori dei poteri non può, tramite tale norma, sovrastare il provvedimento del giudice della fase precedente.
- In presenza di un contrasto tra giudici su questioni che attengono alla competenza di fase (GIP vs giudice del dibattimento), se entrambi rifiutano di conoscere del procedimento per motivi incompatibili, può instaurarsi un conflitto di competenza che va risolto dalla Corte di legittimità.
- La mancata notifica agli avvocati di fiducia determina una nullità che, se non investe l'atto genetico del rapporto processuale, deve essere sanata nel giudizio attraverso la rinnovazione, per evitare una regressione anomala del procedimento.
- La richiesta di giudizio immediato è incompatibile solo quando la misura cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi; la semplice sostituzione della misura con una meno gravosa non elimina automaticamente la possibilità di proseguire con il giudizio immediato.
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