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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione di Innovapuglia s.p.a., divisione Sarpulia n. SAR/171/2025 del registro delle determinazioni del 21.7.2025, comunicata in data 30.7.2025, relativa all’aggiudicazione della procedura aperta per la conclusione di un accordo-quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 59, co.4, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di protesi ortopediche segmento anca, materiale accessorio e correlati servizi per le aziende sanitarie della Regione Puglia, n. gara 9316558, con riferimento al Lotto n. 7 e alla posizione della società controinteressata; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale all’aggiudicazione del Lotto n. 7, ivi compresi il bando, il disciplinare di gara e il capitolato tecnico e i loro allegati, nonché tutti i verbali della procedura relativi al Lotto n. 7 e alla posizione della Controinteressata; - nonché per la dichiarazione di inefficacia ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto di appalto e/o di fornitura che è stato concluso fra la resistente e la controinteressata aggiudicataria; - e per la condanna ai sensi e per gli effetti degli artt. 30, 121, 122 e 124 c.p.a., di Innovapuglia s.p.a. al risarcimento del danno ingiusto patito dalla ricorrente in conseguenza dell’illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati relativamente al Lotto n. 7.

Giustizia amministrativa202600356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 7 di una procedura aperta per la fornitura di protesi ortopediche del segmento anca, con domanda di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificata al sesto posto a fronte di cinque posizioni utili, ha impugnato l’aggiudicazione sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria dovesse essere esclusa perché formulata in forma alternativa e difforme dalla lex specialis. Ha dedotto la violazione dell’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, richiamato dal disciplinare, degli artt. 15 e 16 del disciplinare, dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, del principio del risultato e del principio della fiducia, nonché difetto di motivazione e di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che il sistema dovesse comprendere esclusivamente una coppa in macrostruttura trabecolare, dotata di almeno due fori, mentre l’aggiudicataria avrebbe offerto sia una coppa non in macrostruttura sia una coppa in macrostruttura e, per entrambe, versioni con fori e senza fori. La stazione appaltante e la controinteressata hanno eccepito la tardività del ricorso, notificato il 16 febbraio 2026 contro un’aggiudicazione comunicata il 30 luglio 2025, nonché l’assenza della prova di resistenza; nel merito hanno sostenuto che l’offerta descrivesse un prodotto modulabile, con soluzioni alternative aventi lo stesso prezzo, e non plurime offerte alternative. La ricorrente ha giustificato il ritardo richiamando un’istanza di accesso presentata il 7 agosto 2025 e riscontrata il 16 gennaio 2026.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 120, comma 2, c.p.a. decorreva dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione effettuata ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, idonea ad assicurare la piena conoscenza dell’atto. L’istanza di accesso presentata dopo la comunicazione non era sufficiente a differire il termine, poiché la ricorrente non aveva specificato né dimostrato che la piattaforma avesse omesso di rendere disponibili gli atti prescritti, che avesse oscurato parti rilevanti, oppure che solo successivamente fossero emersi elementi cruciali dell’offerta tali da impedire una ricorso tempestivo. Il Collegio ha individuato come ipotesi di possibile differimento: l’oscuramento di parti dell’offerta impugnato con ricorso ex art. 116 c.p.a. entro dieci giorni; la pubblicazione incompleta degli atti obbligatori, accompagnata da tempestivo ricorso per accesso; oppure la successiva conoscenza di elementi essenziali e decisivi, quali documenti completativi dell’offerta o giustificazioni sull’anomalia. Nel caso concreto il ricorso era stato notificato oltre cinque mesi dopo la comunicazione dell’aggiudicazione e dopo la stipula dell’accordo quadro, senza rigorosa motivazione del ritardo. Ad abundantiam, il TAR ha ritenuto infondate anche le censure di merito: l’offerta dell’aggiudicataria non costituiva una pluralità di offerte alternative, ma illustrava un prodotto modulabile con diverse soluzioni allo stesso prezzo. Il disciplinare valorizzava espressamente l’interscambio tra componenti e l’ampiezza delle potenzialità modulabili del sistema protesico; inoltre, i chiarimenti di gara ammettevano l’indicazione di alternative di taglia e materiale per ciascuna componente. Non risultavano quindi violati l’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, il disciplinare o gli ulteriori principi invocati. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 per ciascuna delle due parti resistenti, per complessivi euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 120, comma 2, c.p.a.

    termine di n. 30 giorni, a pena di decadenza, per l’impugnazione dell’aggiudicazione

    Il termine per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla ricezione della comunicazione prevista dall’art. 90 del codice dei contratti pubblici oppure dalla messa a disposizione degli atti ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del medesimo codice.

  • art. 90 d.lgs. n. 36/2023

    comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici

    La comunicazione telematica dell’aggiudicazione è idonea ad assicurare la piena conoscenza necessaria per la decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 36 d.lgs. n. 36/2023

    sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale [...] contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione

    La disponibilità telematica dell’offerta dell’aggiudicatario e degli atti presupposti e connessi consente, in via ordinaria, la proposizione tempestiva del ricorso; il differimento è ammissibile solo in presenza di oscuramenti, pubblicazioni incomplete o conoscenza successiva di elementi cruciali.

  • art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    fuori termine dei dieci giorni

    L’impugnazione delle decisioni relative all’oscuramento di parti delle offerte deve essere proposta entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione, secondo quanto richiamato dal Collegio.

  • art. 17, comma 4, d.lgs. n. 36/2023

    La disposizione, richiamata dalla lex specialis, non è stata violata perché l’offerta dell’aggiudicataria non conteneva offerte alternative, ma descriveva la modularità del prodotto.

  • art. 116 c.p.a.

    È richiamato quale rito per contestare tempestivamente l’oscuramento di parti delle offerte, quando tale oscuramento impedisca la piena cognizione degli elementi utili all’impugnazione.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    Sono stati invocati per la dichiarazione di inefficacia del contratto, ma la domanda non è stata esaminata favorevolmente a seguito della dichiarazione di irricevibilità del ricorso.

  • artt. 30 e 124 c.p.a.

    Sono stati invocati per la domanda risarcitoria e per la tutela conseguente all’illegittima aggiudicazione, senza accoglimento per l’irricevibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel rito speciale degli appalti, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre, in via ordinaria, dalla ricezione della comunicazione prevista dall’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, poiché il sistema telematico e la contestuale disponibilità degli atti assicurano la piena conoscenza necessaria per proporre il ricorso.
  • La presentazione di una successiva istanza di accesso agli atti non differisce automaticamente il termine per impugnare l’aggiudicazione. Il differimento richiede la specifica allegazione e dimostrazione che gli atti siano stati omessi, pubblicati in modo incompleto, oscurati in parti rilevanti o che solo successivamente siano stati conosciuti elementi cruciali dell’offerta o della verifica di anomalia.
  • Quando l’operatore contesti l’oscuramento di parti dell’offerta, la relativa impugnazione deve essere proposta tempestivamente secondo il termine previsto dall’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, mediante il rito dell’accesso; non è sufficiente attendere il riscontro di un’istanza di accesso presentata tardivamente per riaprire il termine di impugnazione dell’aggiudicazione.
  • La descrizione di un prodotto dotato di componenti modulabili e di diverse configurazioni, quando la lex specialis valorizzi l’interscambio e la modularità e le configurazioni siano offerte allo stesso prezzo, non integra di per sé la presentazione di offerte alternative vietate, ma può costituire un’unica offerta tecnica articolata.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiDecadenza e tardivitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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