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Sentenza

Sentenza del 23/06/2022 n. 2980 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Imposta di registro - Vendita immobiliare - Contraenti - Pagamento - Obbligazione solidale - Sussistenza - Effetti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Si discuteva se le parti contraenti di una vendita immobiliare fossero obbligate in via solidale al pagamento dell'imposta di registro. La questione riguardava anche se l'Amministrazione fosse vincolata al beneficio dell'ordine o a quello della previa escussione prima di poter agire per l'intero credito tributario.

La decisione

La Corte ha affermato che, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti contraenti della vendita immobiliare sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta di registro. L'Amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell'ordine né da quello della previa escussione e può chiedere l'integrale pagamento all'uno o all'altro condebitore, anche agendo separatamente, fino a che non abbia ottenuto l'intero credito tributario.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57

    L'art. 57 stabilisce la solidarietà delle parti per l'imposta di registro nella compravendita immobiliare; la norma è interpretata come finalizzata a garantire il creditore d'imposta rendendo più agevole la riscossione, senza vincolare l'Amministrazione al beneficio dell'ordine o della previa escussione.

  • Cassazione, sentenza n. 9126/2014

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui ciascun condebitore è tenuto per l'intero debito tributario e l'Erario può esigere l'integrale adempimento da uno qualsiasi dei debitori solidali.

Massime di principio

  • Nelle compravendite immobiliari comprensive di imposta di registro, entrambi i contraenti (es. venditore e compratore, se soggetti) sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta; l'Amministrazione può richiedere l'intero importo a uno qualsiasi di essi.
  • L'Amministrazione non è vincolata al beneficio dell'ordine né all'obbligo di escutere prima un soggetto: può procedere immediatamente nei confronti del coobbligato ritenuto più solvibile.
  • Il soggetto che ha pagato in via integrale può esercitare azione di regresso verso gli altri condebitori per ottenere la quota di loro spettanza (diritto di rivalsa/contributo), secondo le regole della solidarietà civile)
  • Per minimizzare il rischio, le parti private dovrebbero prevedere nel contratto clausole di ripartizione dell'imposta, ottenere il pagamento e la relativa quietanza prima della registrazione, o inserire garanzie/indennizzi contrattuali.
  • Da un punto di vista pratico, chi acquista dovrebbe sempre verificare che l'imposta sia stata effettivamente corrisposta e conservare le ricevute; chi vende dovrebbe richiedere nei contratti la prova dell'adempimento o prevedere escussione del conto vincolato.
  • La regola è specifica per l'imposta di registro ai sensi del DPR 131/1986; per altri tributi occorre verificare la disciplina normativa/giurisprudenziale applicabile.

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