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Sentenza

Sentenza n. 2998/2026 - Milano, Sezione 4

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Lecco, Sez. Lavoro n. 176/2024, pubblicata in data 25 ottobre 2024, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, che aveva disposto l’attribuzione di euro 2.500,00 mediante la carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 176/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, complessivi euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ma l’Amministrazione non aveva inizialmente adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio ha comunicato che l’importo era stato accreditato, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché, nelle more del giudizio, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa creditoria mediante l’accreditamento dell’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. Poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese a carico dell’Amministrazione, liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, essendo venuto meno l’inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale dedotta è integralmente soddisfatta.

  • art. 112 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle pronunce giurisdizionali; nel testo è richiamata, sebbene sia indicata come art. 112 c.p.c.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle pronunce giudiziarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorrente dalla notificazione del titolo secondo le modalità previste.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attraverso la quale è stata disposta l’attribuzione dell’importo riconosciuto dal titolo esecutivo.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono la base normativa per la disciplina delle spese e per il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile applicabili al processo amministrativo.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato in relazione all’onere del contributo unificato, posto a carico dell’Amministrazione solo se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Quando l’Amministrazione adempie integralmente, nel corso del giudizio di ottemperanza, all’obbligo risultante dal titolo giudiziario, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento intervenuto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini delle spese: queste possono essere poste a suo carico perché il ricorso si è reso necessario dall’originario inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia integralmente eseguito il titolo giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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