Cassazione Civile, Ordinanza n. 04784/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta prima dell'adunanza camerale e ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese di lite. Non vi è stata decisione nel merito sulle censure relative alla tardività dell'impugnazione o sulla fondatezza della pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela di una società fallita ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione relativo all'imposta di successione e donazione e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, emesso in relazione alla costituzione di un trust e al conferimento di immobili. In un giudizio separato è stata impugnata anche una cartella di pagamento; i giudizi sono stati riuniti. I ricorsi originari sono stati dichiarati inammissibili nei gradi di merito per tardività dell'impugnazione dell'avviso. In cassazione la curatela ha chiesto la cassazione della sentenza di appello e, se possibile, l'accoglimento dei ricorsi originari. L'Agenzia delle Entrate si è costituita chiedendo il rigetto. Prima dell'adunanza camerale il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al giudizio, rappresentando anche l'intervenuto sgravio parziale conseguente a conciliazione in altro giudizio e a un accordo transattivo intervenuto in quella sede.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se intervenuta prima della decisione, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando l'estinzione del processo consegue a rinuncia sopravvenuta e il contesto processuale evidenzia un accordo transattivo o uno sgravio parziale, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese.
- In presenza di rinuncia, la Corte non si pronuncia sul merito delle questioni originarie né sulle ragioni di inammissibilità o tardività già esaminate nei gradi di merito.
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