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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15943/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta dalla curatela fallimentare per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la vendita di metà di un immobile stipulata nel 2016 da un soggetto che rivestiva la qualità di amministratore della società poi fallita in favore della coniuge separata. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo non provati l'eventus damni e il consilium fraudis. La Corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della curatela, valorizzando la presenza di plurime condotte distrattive già anteriori e successive al trasferimento, la vicinanza temporale tra tali condotte e l'atto dispositivo e la conseguente consapevolezza del pregiudizio ai creditori, dichiarando inefficace la vendita verso la massa. I ricorrenti hanno quindi proposto quattro motivi per cassazione: 1) omessa motivazione sulla eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; 2) violazione di norme su prova presuntiva, onere della prova, motivazione e valutazione delle prove, assumendo che la Corte territoriale avesse solo apparentemente motivato sull'eventus damni e avesse errato nel distribuire e valutare gli oneri probatori; 3) analoghe censure, estese al consilium fraudis e alla partecipatio fraudis della parte acquirente; 4) violazione degli artt. 167 ss. c.c. e dell'art. 111 Cost., per non avere la Corte d'appello considerato correttamente l'incidenza del preesistente fondo patrimoniale, nel quale il bene era già incluso dal 2009, e per non avere spiegato quale ulteriore concreto pregiudizio derivasse dalla successiva cessione della quota già vincolata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, e ha accolto il quarto motivo nei limiti indicati in motivazione. Ha quindi cassato in relazione la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui, ove il bene sia già compreso in un fondo patrimoniale costituito in epoca anteriore al sorgere del credito, il creditore che agisca in revocatoria deve allegare e dimostrare in che modo lo spostamento patrimoniale ulteriore determini un concreto pregiudizio aggiuntivo alla garanzia generica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria, che richiede la prova dell'eventus damni e, nei casi pertinenti, della partecipazione o conoscenza fraudolenta del terzo.

  • art. 342 c.p.c.

    evocato per sostenere la genericità/inammissibilità dell'atto di appello; la Corte di cassazione rileva che la questione è stata comunque superata dalla decisione di merito e non integra vizio di omessa motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato per ribadire il requisito di specificità dei motivi di ricorso, che impone una critica puntuale alla sentenza impugnata e alle norme asseritamente violate.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato per l'onere di indicare e riportare gli atti processuali rilevanti, pena l'inammissibilità della censura.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni; la censura è inammissibile se mira solo a sostituire una diversa ricostruzione fattuale a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la violazione non è dedotta correttamente se non si indica in che modo il giudice abbia applicato presunzioni prive dei requisiti richiesti dalla norma.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    il vizio di motivazione è ravvisabile solo se la motivazione è mancante o meramente apparente; nel caso concreto il primo e i motivi secondo e terzo non lo integrano, mentre il quarto sì in parte.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato quando il giudice si limiti a valutare le prove dedotte dalle parti; la violazione sussiste solo se fondi la decisione su prove non introdotte o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti.

  • art. 116 c.p.c.

    non è violato dalla mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato come parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, violato solo in caso di motivazione totalmente assente, apparente, incomprensibile o internamente incoerente.

  • art. 170 c.c.

    richiamato per evidenziare che i beni compresi nel fondo patrimoniale sono sottratti all'aggressione esecutiva per debiti estranei ai bisogni della famiglia, con conseguente necessità di valutare se il successivo atto dispositivo rechi un pregiudizio ulteriore e concreto.

  • artt. 167 ss. c.c.

    richiamati per il regime del fondo patrimoniale e per valutare l'incidenza della preesistente destinazione del bene sulla garanzia patrimoniale dei creditori.

  • art. 40 c.p.

    richiamato nel terzo motivo, ma non svolge un ruolo decisivo nella ratio decidendi, essendo la censura respinta o assorbita.

  • art. 41 c.p.

    richiamato nel terzo motivo, ma non decisivo ai fini dell'esito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria ordinaria, l'eventus damni può consistere anche in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, non occorrendo la totale compromissione del patrimonio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice ripartisca l'onere probatorio in modo errato; non quando la censura miri, in realtà, a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti operata dal merito.
  • La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la motivazione sia obiettivamente incomprensibile, mancante o meramente assertiva; non basta che il ricorrente proponga una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: il ricorrente deve indicare le norme asseritamente violate, il contenuto precettivo delle stesse e il preciso contrasto con la sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Se il bene già trasferito era stato in precedenza inserito in un fondo patrimoniale costituito prima del sorgere del credito, il creditore che agisca in revocatoria deve spiegare e provare quale ulteriore e concreto pregiudizio derivi dal successivo spostamento patrimoniale; non è sufficiente un richiamo astratto alla riduzione qualitativa della garanzia.
  • La motivazione sul pregiudizio revocatorio è apparente quando non chiarisce in concreto perché l'atto dispositivo, su un bene già soggetto a vincolo patrimoniale, abbia peggiorato la posizione dei creditori rispetto alla situazione precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneInadempimentoPossesso
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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