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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15567/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (medici)

La controversia

La controversia origina dalla domanda proposta da numerosi laureati in medicina, iscritti a scuole di specializzazione, i quali hanno chiesto la condanna delle amministrazioni statali al risarcimento del danno per la tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie che prevedevano un'adeguata remunerazione per i medici specializzandi. Il Tribunale di Roma aveva dichiarato prescritta la domanda della maggior parte degli attori, individuando il termine iniziale della prescrizione nel 27 ottobre 1999; per un singolo ricorrente aveva invece rigettato la domanda ritenendo che la sua specializzazione fosse iniziata dopo l'attuazione normativa e che fosse stato remunerato. In appello la Corte romana aveva rigettato i gravami, salvo dichiarare inammissibile, ex art. 342 c.p.c., l'appello di una ricorrente per asserita carenza di specificità. Nel ricorso per cassazione i medici hanno censurato: la decorrenza della prescrizione fissata al 27 ottobre 1999; l'inammissibilità dell'appello della ricorrente per difetto di autosufficienza; l'omessa pronuncia e l'omesso esame di fatti decisivi nella posizione del singolo medico; l'asserita ultrapetizione nel rilievo della prescrizione; la mancata considerazione del fatto che l'Italia avrebbe completato l'attuazione solo nel 2007; e la legittimazione passiva dei ministeri convenuti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale del gruppo di medici, confermando l'orientamento per cui il diritto al risarcimento da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive sulle scuole di specializzazione si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999. Ha invece accolto il ricorso della ricorrente il cui appello era stato dichiarato inammissibile, ritenendo che l'atto di appello fosse sufficientemente chiaro e specifico e che non potesse essere dichiarato inammissibile per il solo fatto di non contenere la trascrizione o l'indicazione completa di un dato documentale, dovendo il giudice di merito esaminare direttamente gli atti di causa. Quanto al ricorso del singolo medico specializzando, la Corte ha cassato senza rinvio sia la sentenza di primo grado sia quella d'appello, rilevando che la domanda non poteva essere proposta: nel periodo di frequenza dedotto (1997-2002) la disciplina interna attuativa era già vigente e la legittimazione passiva rispetto alla pretesa di pagamento della remunerazione spettava, al più, all'Università o ad alcuni ministeri specifici, non alle amministrazioni convenute; inoltre, comunque, il diritto risultava prescritto al più tardi dal 2002. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti soccombenti, con rinvio sulla sola posizione della ricorrente vittoriosa in appello e compensazione delle spese di primo grado nel rapporto tra il singolo ricorrente e la Presidenza del Consiglio.

Norme richiamate

  • art. 360 bis n. 1 c.p.c.

    Consente di dichiarare inammissibile il motivo che contrasta con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello non è inammissibile per difetto di autosufficienza se contiene comunque una critica chiara e specifica della decisione impugnata.

  • art. 382, terzo comma, c.p.c.

    Se la domanda non poteva essere proposta, la cassazione può avvenire senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

  • art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    "agli ammessi alle scuole di specializzazione (…) è corrisposta (…) una borsa di studio determinata per l'anno 1991 in L. 21.500.000"

    Ha dato attuazione alle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli specializzandi e ha posto la concreta erogazione a carico delle università.

  • art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370

    Ha riconosciuto il diritto alla borsa di studio solo in favore di chi risultava beneficiario di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo, rilevando ai fini del dies a quo della prescrizione del risarcimento.

  • direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE, come modificate dalla direttiva 82/76/CEE

    Impon evano agli Stati membri di prevedere un'adeguata remunerazione per i medici in formazione specialistica.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive europee può prescriversi dal momento in cui l'ordinamento interno, pur con riconoscimenti selettivi successivi, abbia comunque cristallizzato la pretesa in un assetto giuridico idoneo a far valere il danno.
  • L'atto di appello non è soggetto a un rigido principio di autosufficienza: se i motivi sono chiari e specifici, l'inammissibilità non può essere dichiarata per la sola mancanza di trascrizione o indicazione completa dei documenti, dovendo il giudice di merito esaminare direttamente il fascicolo.
  • Nel giudizio di appello il giudice, quale giudice di merito, ha il potere-dovere di acquisire e valutare gli atti di causa anche se l'appellante non ne riproduce integralmente il contenuto nell'atto di gravame.
  • Se la domanda è proposta contro un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto al rapporto dedotto, il processo non può essere utilmente introdotto o proseguito e la cassazione può essere pronunciata senza rinvio.
  • Nel contenzioso relativo alla remunerazione degli specializzandi, la legittimazione passiva va individuata in base alla concreta disciplina normativa dell'erogazione della borsa e non in modo indifferenziato verso tutte le amministrazioni statali coinvolte nella vicenda legislativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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