Cassazione Civile, Ordinanza n. 37155/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista riceveva prima un invito a comparire e poi un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di maggiori ricavi da lavoro autonomo e conseguenti maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre a sanzione pecuniaria. Il contribuente impugnava l'atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR riformava solo parzialmente la decisione riducendo la quantificazione dell'accertamento e compensando le spese. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 917/1986 e 6 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la rettifica non avrebbe considerato correttamente il principio di cassa e lo sfasamento temporale tra prestazione e incasso, poiché le fatture erano state emesse al pagamento avvenuto nell'anno successivo; 2) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998, assumendo che l'Ufficio avesse proceduto a rettifica induttiva con presunzioni semplici e studi di settore senza che ricorressero i presupposti di legge, perché l'ammontare dei compensi non dichiarati non avrebbe superato le soglie normative; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese senza adeguata motivazione, nonostante il parziale accoglimento dell'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché formulati in modo generico e non specifico: il ricorrente si era limitato a criticare il modus operandi dell'Ufficio e a richiamare i motivi di appello, senza censurare in concreto la motivazione della sentenza impugnata né individuare puntualmente gli errori di diritto ascrivibili alla CTR. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: la compensazione delle spese era consentita, nella disciplina applicabile ratione temporis, in presenza di soccombenza reciproca; e l'accoglimento solo parziale dell'appello, con mera riduzione quantitativa dell'accertamento, integra soccombenza reciproca anche se la motivazione è sintetica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato dal ricorrente come norma sul reddito di lavoro autonomo e sul principio di cassa, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dal ricorrente in relazione alla tassazione IVA e al momento di effettuazione delle operazioni, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità.
art. 10, comma 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146
Invocato per contestare i presupposti dell'accertamento fondato sugli studi di settore; la censura è inammissibile perché non specificamente rivolta alla sentenza impugnata.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo sul metodo induttivo e sulle presunzioni semplici, ma senza specifica critica alla motivazione della CTR; il motivo è inammissibile.
art. 54, secondo comma, ultimo periodo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità della doglianza.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma che, nel processo tributario, rinvia alla disciplina delle spese di lite del codice di procedura civile; la Corte la coordina con l'art. 92 c.p.c.
art. 92 c.p.c.
Nella formulazione ratione temporis, consente la compensazione parziale o totale delle spese per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; l'accoglimento solo parziale dell'appello integra soccombenza reciproca e giustifica la compensazione anche senza una motivazione articolata.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale delle censure di violazione di legge, ma la Corte sottolinea che i motivi devono essere specifici, tassativi e riferiti alla decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso, in relazione all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure ex art. 360 c.p.c. devono essere specifiche, puntuali e autosufficienti: non è sufficiente riprodurre argomentazioni già svolte in appello o formulare critiche generiche all'operato dell'Ufficio, se non si individua con precisione l'errore di diritto o di motivazione della sentenza impugnata.
- La violazione di legge va dedotta confrontandosi concretamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quando il motivo si limita a contestare in astratto la ricostruzione dei fatti o l'attività amministrativa senza attaccare la decisione del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
- In tema di spese di lite, nella disciplina anteriore alla riforma del 2014, l'accoglimento solo parziale di una domanda o di un appello integra soccombenza reciproca anche se la riduzione è soltanto quantitativa; in tale ipotesi la compensazione totale o parziale delle spese è consentita.
- L'obbligo di motivazione specifica sulle "gravi ed eccezionali ragioni" opera solo quando la compensazione non discende dalla soccombenza reciproca; se invece il giudice compensa le spese per effetto dell'accoglimento parziale della domanda, la motivazione può essere sintetica.
- Nel processo tributario, la valutazione della legittimità dell'accertamento e quella sulle spese devono essere distinte: la compensazione delle spese può essere confermata anche quando l'appello abbia comportato soltanto una riduzione dell'imponibile accertato.
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