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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37155/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un professionista riceveva prima un invito a comparire e poi un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di maggiori ricavi da lavoro autonomo e conseguenti maggiori imposte IRPEF, addizionali regionale e comunale, IRAP e IVA, oltre a sanzione pecuniaria. Il contribuente impugnava l'atto; la CTP respingeva il ricorso e la CTR riformava solo parzialmente la decisione riducendo la quantificazione dell'accertamento e compensando le spese. In cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 917/1986 e 6 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la rettifica non avrebbe considerato correttamente il principio di cassa e lo sfasamento temporale tra prestazione e incasso, poiché le fatture erano state emesse al pagamento avvenuto nell'anno successivo; 2) violazione dell'art. 10, comma 4-bis, L. n. 146/1998, assumendo che l'Ufficio avesse proceduto a rettifica induttiva con presunzioni semplici e studi di settore senza che ricorressero i presupposti di legge, perché l'ammontare dei compensi non dichiarati non avrebbe superato le soglie normative; 3) violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92 c.p.c. per avere la CTR compensato le spese senza adeguata motivazione, nonostante il parziale accoglimento dell'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, perché formulati in modo generico e non specifico: il ricorrente si era limitato a criticare il modus operandi dell'Ufficio e a richiamare i motivi di appello, senza censurare in concreto la motivazione della sentenza impugnata né individuare puntualmente gli errori di diritto ascrivibili alla CTR. Il terzo motivo è stato invece ritenuto infondato: la compensazione delle spese era consentita, nella disciplina applicabile ratione temporis, in presenza di soccombenza reciproca; e l'accoglimento solo parziale dell'appello, con mera riduzione quantitativa dell'accertamento, integra soccombenza reciproca anche se la motivazione è sintetica. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamato dal ricorrente come norma sul reddito di lavoro autonomo e sul principio di cassa, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tassazione IVA e al momento di effettuazione delle operazioni, ma la doglianza è dichiarata inammissibile per genericità.

  • art. 10, comma 4-bis, legge 8 maggio 1998, n. 146

    Invocato per contestare i presupposti dell'accertamento fondato sugli studi di settore; la censura è inammissibile perché non specificamente rivolta alla sentenza impugnata.

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato nel motivo sul metodo induttivo e sulle presunzioni semplici, ma senza specifica critica alla motivazione della CTR; il motivo è inammissibile.

  • art. 54, secondo comma, ultimo periodo, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato nel motivo relativo all'accertamento IVA; la Corte non ne esamina il merito per inammissibilità della doglianza.

  • art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma che, nel processo tributario, rinvia alla disciplina delle spese di lite del codice di procedura civile; la Corte la coordina con l'art. 92 c.p.c.

  • art. 92 c.p.c.

    Nella formulazione ratione temporis, consente la compensazione parziale o totale delle spese per soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate; l'accoglimento solo parziale dell'appello integra soccombenza reciproca e giustifica la compensazione anche senza una motivazione articolata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale delle censure di violazione di legge, ma la Corte sottolinea che i motivi devono essere specifici, tassativi e riferiti alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso, in relazione all'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure ex art. 360 c.p.c. devono essere specifiche, puntuali e autosufficienti: non è sufficiente riprodurre argomentazioni già svolte in appello o formulare critiche generiche all'operato dell'Ufficio, se non si individua con precisione l'errore di diritto o di motivazione della sentenza impugnata.
  • La violazione di legge va dedotta confrontandosi concretamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; quando il motivo si limita a contestare in astratto la ricostruzione dei fatti o l'attività amministrativa senza attaccare la decisione del giudice di merito, il motivo è inammissibile.
  • In tema di spese di lite, nella disciplina anteriore alla riforma del 2014, l'accoglimento solo parziale di una domanda o di un appello integra soccombenza reciproca anche se la riduzione è soltanto quantitativa; in tale ipotesi la compensazione totale o parziale delle spese è consentita.
  • L'obbligo di motivazione specifica sulle "gravi ed eccezionali ragioni" opera solo quando la compensazione non discende dalla soccombenza reciproca; se invece il giudice compensa le spese per effetto dell'accoglimento parziale della domanda, la motivazione può essere sintetica.
  • Nel processo tributario, la valutazione della legittimità dell'accertamento e quella sulle spese devono essere distinte: la compensazione delle spese può essere confermata anche quando l'appello abbia comportato soltanto una riduzione dell'imponibile accertato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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