Cassazione Penale, Ordinanza n. 06660/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva riformato la decisione di primo grado e rideterminato la pena in mesi sei di reclusione per il delitto di cui all'art. 494 c.p. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge e nullità della sentenza in relazione alla revoca dell'esame dell'imputato, assumendo che la revoca fosse illegittima e che ciò avesse inciso sul diritto di difesa; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità penale, contestando la valutazione probatoria compiuta dai giudici di merito e chiedendo, in sostanza, una diversa lettura delle prove; 3) violazione di legge per eccessività della pena, lamentando la mancata adeguata considerazione del contegno processuale e la conferma del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la nullità derivante dalla revoca dell'esame dell'imputato, ove non dedotta immediatamente dalla parte presente, è sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.p.; inoltre l'esame poteva essere nuovamente richiesto, non essendo intervenuta la revoca all'ultima udienza. Ha dichiarato non deducibile il secondo motivo perché meramente reiterativo delle doglianze d'appello e diretto a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato sia la riduzione della pena sia il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali gravi e numerosi e non ravvisando elementi positivi prevalenti. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 494 c.p.
individua il delitto oggetto del giudizio di merito, per il quale la pena è stata rideterminata in appello.
art. 182, comma 2, c.p.p.
la nullità di ordine generale deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente, altrimenti si sana.
art. 132 c.p.
la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.
art. 133 c.p.
criterio normativo di riferimento per la valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini della determinazione della pena.
Massime di principio
- La revoca dell'ordinanza ammissiva di una prova difensiva, se adottata senza motivazione sulla superfluità della prova, integra una nullità di ordine generale che deve essere eccepita immediatamente dalla parte presente; in difetto, la nullità resta sanata.
- Il principio sulla tempestiva deduzione della nullità si applica anche alla revoca dell'esame dell'imputato, soprattutto quando la revoca non avvenga all'ultima udienza e la difesa abbia ancora la possibilità di richiederne la rinnovazione.
- In cassazione non sono deducibili censure che si risolvano nella mera ripetizione dei motivi d'appello già disattesi dal giudice di merito, poiché difetta la specificità del motivo di ricorso.
- Il sindacato di legittimità non può trasformarsi in una nuova valutazione del compendio probatorio o in una rilettura alternativa delle prove, salvo il caso di specifici travisamenti decisivi e puntualmente indicati.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base, degli aumenti o diminuzioni per circostanze e la valutazione delle attenuanti generiche, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza di motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice valorizzi elementi negativi, quali la personalità del reo e i precedenti penali gravi e numerosi, in assenza di concreti elementi positivi di segno contrario.
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