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Sentenza

Sentenza del 28/12/2022 n. 6357 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo Tributario - Pronuncia di cessata materia del contendere e rinuncia all'appello - Differenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Questione relativa agli effetti della rinuncia all'appello ex artt. 44 e 49 d.lgs. n. 546/1992 rispetto alla pronuncia di cessata materia del contendere: verificare le conseguenze processuali e sulle spese quando la rinuncia non è accettata e chiarire l'effetto della cessazione della materia sul mantenimento delle sentenze rese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la rinuncia all'appello, se proposta ma non accettata dalle altre parti e in assenza di diverso accordo, impone alla parte rinunciante l'obbligo di rimborsare le spese processuali alle altre parti. Ha inoltre affermato che la pronuncia di cessata materia del contendere determina la rimozione delle sentenze ormai non idonee a regolare il rapporto tra le parti, dovendosi evitare decisioni non più attuali perché sopravvenuta una diversa regolamentazione; la cessazione non decide il merito ma estingue la materia del contendere.

Norme richiamate

  • d.lgs. 546/1992, art. 44

    Disciplina della rinuncia agli atti di impugnazione: la rinuncia non produce automaticamente effetti favorevoli rispetto alle spese se non è accettata dalle controparti; in mancanza di accordo, la parte che si ritira può essere condannata a rifondere le spese.

  • d.lgs. 546/1992, art. 49

    Norme processuali relative alle comunicazioni ed effetti delle istanze; utilizzato in combinato con l'art. 44 per regolare le conseguenze procedurali della rinuncia all'appello.

  • Cass. n. 26421/2017

    Giurisprudenza richiamata a conferma dell'orientamento secondo cui la rinuncia non accettata comporta l'obbligo di rifondere le spese processuali alle controparti.

  • Cass. n. 9753/2017

    Sostiene i principi relativi alla cessata materia del contendere e alla necessità di rimuovere pronunce divenute irrilevanti per il rapporto tra le parti.

  • Cass. n. 19533/2011

    Ulteriore consolidamento giurisprudenziale sui limiti della decisione nel caso di sopravvenuta estinzione della materia del contendere.

  • Cass. n. 19514/2008

    Richiamata in tema di cessata materia del contendere e delle conseguenze sul mantenimento o rimozione delle sentenze non più attuali.

Massime di principio

  • La rinuncia all'appello è efficace solo se accettata o se le parti raggiungono un accordo: in mancanza, la parte rinunciante rischia di essere condannata al rimborso delle spese.
  • La pronuncia di cessata materia del contendere non decide il merito ma comporta la rimozione delle sentenze che non sono più idonee a regolare il rapporto fra le parti a causa di sopravvenute modificazioni fattuali o normative.
  • In casi simili occorre distinguere immediatamente se la controversia si estingue per sopravvenienza (cessata materia) oppure se si tratta di una mera rinuncia dell'appellante: le conseguenze procesuali e patrimoniali sono diverse.
  • Per evitare il rischio di dover pagare le spese, il convenuto/resistente può rifiutare di accettare la rinuncia e chiedere le spese; il rinunciante dovrebbe valutare l'opportunità di ottenere un accordo scritto con le controparti.
  • La cessata materia del contendere è da invocare quando elementi sopravvenuti rendono la sentenza inefficace rispetto al rapporto concreto; in tal caso si può chiedere la cancellazione o rimozione della pronuncia dagli effetti pratici, senza che ciò determini una pronuncia sul merito.

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