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Sentenza

Sentenza n. 1079/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di Daspo adottato dalla Questura a seguito di disordini verificatisi al termine di una partita di calcio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il Daspo adottato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. n. 401/1989, deducendo: travisamento dei fatti, errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e insussistenza del carattere violento o pericoloso della condotta; violazione del principio di proporzionalità, ritenendo la durata e l’estensione del divieto eccessive rispetto all’episodio; ulteriore difetto di motivazione; lesione del diritto di difesa e della partecipazione procedimentale per la mancata ostensione di documenti; indeterminatezza dell’ambito oggettivo del divieto, in quanto riferito genericamente a tutti gli impianti sportivi, con violazione dell’art. 6 l. n. 401/1989, della l. n. 377/2001 e dei principi di legalità e tutela delle libertà fondamentali. Il ricorrente ha sostenuto di essere entrato sul terreno di gioco per placare gli animi dei propri tesserati e di non avere partecipato agli scontri. L’Amministrazione ha invece rappresentato che egli, dirigente della società, era entrato indebitamente sul campo, aveva aggredito verbalmente l’arbitro e aveva aggravato una situazione di tensione già in corso, provocando ulteriori reazioni tra pubblico e tifoserie.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto alla ricostruzione dei fatti, il Collegio ha attribuito prevalenza al video prodotto dall’Amministrazione, ritenuto idoneo a documentare l’aggressione verbale del ricorrente, nonché al referto di gara che aveva condotto alla sua squalifica. Le testimonianze scritte prodotte dal ricorrente, generiche, non sono state ritenute sufficienti a smentire tali elementi. Il Daspo è una misura amministrativa di prevenzione, fondata su una valutazione prognostica del pericolo e non sulla prova penale oltre ogni ragionevole dubbio: sono sufficienti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti secondo la logica del “più probabile che non”. La condotta del dirigente è stata ritenuta idonea ad alimentare i disordini e a porre in pericolo l’ordine pubblico. La durata, fissata nel minimo previsto per il primo Daspo, è stata giudicata proporzionata, anche considerando la gravità dell’episodio, il ruolo del ricorrente e la funzione di esempio nei confronti dei giocatori e degli spettatori. È stata esclusa la carenza di motivazione, poiché il provvedimento indicava chiaramente i fatti e le ragioni della misura. È stata respinta anche la censura relativa all’accesso documentale: il ricorrente si era difeso nel procedimento amministrativo e, dopo il deposito del video in giudizio, non aveva ulteriormente controdedotto; inoltre, contro un eventuale diniego di accesso avrebbe potuto proporre autonomo ricorso. L’ambito del divieto è stato ritenuto sufficientemente determinato: le manifestazioni e i luoghi non devono necessariamente essere nominativamente elencati, purché siano determinabili con certezza dal destinatario. Infine, il TAR ha escluso dubbi di compatibilità costituzionale e unionale dell’art. 6 l. n. 401/1989, ravvisando un equilibrato bilanciamento tra libertà di assistere alle manifestazioni sportive e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 401/1989

    Il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di soggetti denunciati per avere preso parte attiva a episodi di violenza o che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o creare turbative per l’ordine pubblico.

    La disposizione ha natura preventiva e consente di adottare il Daspo anche in presenza di un pericolo concreto di lesione dell’ordine pubblico, sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti valutati secondo la regola del più probabile che non; la misura comporta un’ampia discrezionalità amministrativa e deve essere proporzionata agli interessi coinvolti.

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    Per il primo Daspo è prevista una durata tra il minimo di un anno e il massimo di cinque anni.

    La fissazione della durata minima, in presenza di un episodio ritenuto grave, è stata considerata proporzionata, anche alla luce del ruolo del destinatario e della funzione preventiva della misura.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il Daspo è adeguatamente motivato quando individua i fatti concretamente contestati e rende comprensibili le ragioni della misura e della sua durata.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    La mancata ostensione documentale non determina, nel caso esaminato, l’illegittimità del Daspo, anche perché il destinatario si era difeso in sede amministrativa e avrebbe potuto impugnare autonomamente l’eventuale diniego di accesso.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il Daspo costituisce una misura amministrativa di prevenzione, sicché la sua adozione non richiede l’accertamento penale della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti idonei a rendere altamente probabile che la condotta abbia posto in pericolo l’ordine pubblico o alimentato situazioni di violenza.
  • Ai fini dell’adozione del Daspo, è sufficiente che la condotta del destinatario abbia contribuito ad aggravare o alimentare una situazione di tensione e disordine durante una manifestazione sportiva; non è necessario che egli abbia personalmente cagionato lesioni o partecipato a uno scontro fisico.
  • La valutazione della pericolosità e della proporzionalità del Daspo appartiene alla discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza e deve tener conto, oltre che della condotta concretamente accertata, del ruolo rivestito dal destinatario e della sua capacità di incidere sui partecipanti e sul pubblico.
  • Il requisito della specifica indicazione delle manifestazioni sportive e dei luoghi interessati dal divieto è soddisfatto quando questi siano determinabili con certezza dal destinatario, anche mediante indicazioni formulate in termini astratti e riferite a categorie di eventi o impianti; non è necessaria un’elencazione nominativa di ogni singola manifestazione futura.
  • La motivazione del Daspo è sufficiente quando descrive in modo circostanziato la condotta contestata e consente di comprendere il nesso tra tale condotta, il pericolo per l’ordine pubblico, la durata della misura e l’estensione del divieto.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaDecisione e riti speciali
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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