Cassazione Civile, Ordinanza n. 31271/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società un avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno d'imposta 2012, fondato su maggiori ricavi, maggiori costi e adeguamento agli studi di settore. La contribuente aveva impugnato l'atto senza successo in primo grado e poi in appello. In cassazione la società aveva proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma nel testo non sono riportati i singoli motivi, perché la Corte definisce il giudizio a seguito di istanza di estinzione presentata dalla ricorrente in ragione dell'adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197 del 2022, con deposito della domanda e della prova del pagamento della prima rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, prendendo atto che la controversia tributaria era stata definita ai sensi della disciplina sulla definizione agevolata delle liti pendenti. Ha inoltre stabilito che le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto o inammissibilità.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 197/2022
comma 186; comma 197; comma 198
Le controversie tributarie pendenti in cui è parte l'Agenzia delle Entrate possono essere definite su domanda del contribuente mediante pagamento dell'importo dovuto; se il contribuente chiede la sospensione e deposita entro il termine la domanda e la prova del pagamento della prima rata, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 34/2023
Ha modificato la disciplina della definizione agevolata richiamata dalla Corte.
art. 46, D.Lgs. 546/1992
È richiamato come base della declaratoria di estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.
art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992
È richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Non si applica quando la pronuncia è di estinzione del giudizio e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, trattandosi di norma eccezionale e di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando ritualmente attivata con deposito della domanda e della prova del pagamento richiesti dalla legge, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio anche in cassazione.
- Quando il processo si estingue per adesione alla definizione agevolata, le spese del giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle pronunce di estinzione del giudizio, poiché la relativa previsione ha natura eccezionale e presuppone un esito diverso dall'estinzione, quale rigetto o inammissibilità del ricorso.
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