Cassazione Penale, Sentenza n. 28470/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un contribuente, titolare di uno studio professionale di ingegneria, condannato in primo grado e poi in appello per aver compiuto atti fraudolenti sui propri beni, in modo da rendere inefficace la riscossione coattiva di un ingente debito erariale. Secondo l’accusa, egli avrebbe fatto confluire i compensi professionali su un conto estero intestato a sé, per poi svuotarlo con prelievi e trasferimenti verso altri conti, anche intestati a terzi e in Lussemburgo, occultando così disponibilità finanziarie al Fisco. Nel ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dell’art. 11 d.lgs. 74/2000, sostenendo che la mera idoneità a ostacolare il recupero non basti e che servano atti realmente simulatori o fraudolenti; ha inoltre richiamato la circostanza che il conto fosse in Germania, in ambito UE, con asserita possibilità di pignoramento diretto e quindi senza vera fraudolenza; (2) violazione dell’art. 11 d.lgs. 74/2000 in tema di pena, perché la corte avrebbe illegittimamente raddoppiato la pena base in presenza dell’aggravante speciale, anziché muoversi nell’autonomo range edittale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché i giudici di merito avevano correttamente valorizzato una condotta connotata da elementi di artificio e di occultamento: apertura di un conto estero priva di giustificazione economica apprezzabile, accredito dei compensi su quel conto, successivo svuotamento sistematico tramite prelievi e trasferimenti verso conti di terzi e altri rapporti esteri, tutto in funzione elusiva della riscossione. Ha inoltre escluso che la collocazione del conto in Germania o la cooperazione fiscale UE neutralizzassero la rilevanza penale della condotta. Anche il secondo motivo è stato respinto come manifestamente infondato: il trattamento sanzionatorio è stato ritenuto compreso nella forbice edittale e motivato in modo non illogico, con pena base inferiore alla media edittale e dunque non bisognosa di specifica motivazione rafforzata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato per il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del giudizio e quelli già definiti con precedente sentenza irrevocabile.
art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
punisce gli atti fraudolenti sui propri o altrui beni compiuti al fine di sottrarsi al pagamento di imposte o rendere inefficace la procedura di riscossione; richiede un quid pluris di fraudolenza o simulazione rispetto alla mera idoneità a diminuire la garanzia patrimoniale.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge penale.
art. 63 c.p.
richiamato dalla difesa nel secondo motivo per contestare il modo di determinazione della pena in presenza di aggravante speciale.
art. 616 c.p.p.
consente la condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese processuali e, in caso di inammissibilità, della somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 132 c.p.
richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione concreta della pena.
art. 133 c.p.
richiamato quale criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena.
art. 72 ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
evocato dalla difesa in relazione al pignoramento diretto e alla riscossione coattiva; la Corte ha escluso che la possibilità astratta di utilizzo di tali strumenti in altro Stato escluda la fraudolenza della condotta.
Direttiva 2010/24/UE
richiamata dalla difesa come base della cooperazione in materia di recupero dei crediti fiscali nell’Unione europea; la Corte ha ritenuto irrilevante che la garanzia patrimoniale fosse localizzata all’estero.
d.lgs. 24 settembre 2012, n. 149
indicato dalla difesa come atto di recepimento della direttiva europea sul recupero dei crediti; non è stato ritenuto idoneo a escludere il reato.
art. 1, comma 64, l. 23 giugno 2017, n. 103
richiamato per la possibilità di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Integra il delitto di cui all’art. 11 d.lgs. 74/2000 non la mera astratta idoneità dell’atto a ostacolare il recupero del credito erariale, ma un quid pluris di fraudolenza o simulazione, desumibile da artifici, inganni o modalità di occultamento del patrimonio.
- Il trasferimento di disponibilità finanziarie all’estero può costituire atto fraudolento quando, valutato ex ante, sia inserito in una condotta unitaria di spostamento e svuotamento delle risorse con finalità elusiva della riscossione fiscale.
- La circostanza che il bene o il conto siano localizzati in altro Stato dell’Unione europea e che esistano strumenti convenzionali di cooperazione o recupero non esclude, di per sé, la configurabilità del reato, se la condotta concreta ha reso più difficile o inefficace la riscossione.
- Ai fini del reato ex art. 11 d.lgs. 74/2000 è sufficiente una condotta idonea, secondo un giudizio ex ante, a rendere anche solo parzialmente inefficace la procedura di riscossione; non occorre che l’esecuzione coattiva sia già in corso né che l’evento di inefficacia si sia effettivamente verificato.
- In tema di pena, il controllo di legittimità non può risolversi in una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio; è censurabile solo una determinazione arbitraria, illegale o manifestamente illogica.
- Quando la pena base è collocata sotto la media edittale, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione particolarmente analitica, purché il percorso argomentativo sia coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
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