Sentenza n. 2912/2026 - Napoli, Sezione 2
PER L'OTTEMPERANZA a) Dell'ordinanza n. 7397 del Tar Campania Napoli, Sezione II, pubblicata in data 13 novembre 2025 e notificata al Comune di Camposano in pari data
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza istruttoria che disponeva il deposito di delibere comunali e del progetto di fattibilità tecnico-economica relativo a una rotatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, nell’ambito del giudizio promosso contro il diniego comunale di permesso di costruire, avevano ottenuto un’ordinanza istruttoria con cui il Comune di Camposano era stato onerato di depositare le delibere comunali relative al progetto di una rotatoria e il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica. L’ordinanza era stata notificata al Comune, ma l’amministrazione non vi aveva dato esecuzione entro il termine assegnato. I ricorrenti hanno quindi proposto giudizio di ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di un’astreinte ex art. 114 c.p.a. Il Ministero della Cultura si è costituito formalmente, mentre il Comune è rimasto non costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto inammissibile il ricorso nella forma del giudizio di ottemperanza, poiché l’ordinanza istruttoria di esibizione documentale non costituisce un titolo esecutivo azionabile ai sensi dell’art. 112 c.p.a. L’ordine di deposito dei documenti è stato qualificato come ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo mediante il rinvio dell’art. 63, comma 2, c.p.a. Tale ordine non è suscettibile di esecuzione coattiva né mediante ottemperanza né mediante gli strumenti esecutivi civili. Tuttavia, considerata la sostanziale fondatezza della doglianza relativa all’inadempimento, il Collegio ha applicato la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 210, comma 3, c.p.c., nella misura massima di euro 3.000, ritenendo che il Comune fosse rimasto inadempiente senza giustificato motivo e che, quale pubblica amministrazione, fosse gravato da un peculiare dovere di correttezza processuale. Il TAR ha inoltre rilevato che l’inottemperanza potrà costituire, nel giudizio principale, elemento dal quale desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. Il Ministero della Cultura è stato estromesso dal giudizio perché il documento deve essere formato e detenuto dal Comune e non erano state formulate richieste nei suoi confronti. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
a titolo di astreinte, una somma di danaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza stessa
La disposizione è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice ha escluso che l’ordinanza istruttoria potesse essere eseguita mediante il giudizio di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
presuppone un provvedimento cd. esecutivo del GA
Il giudizio di ottemperanza presuppone un provvedimento giurisdizionale esecutivo; tale natura non è riconosciuta all’ordinanza istruttoria di esibizione documentale.
art. 63, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo, lo stesso è disciplinato dall’art. 63 cpa co 2 con rinvio all’art. 210 cpc.
La norma consente di applicare nel processo amministrativo l’ordine di esibizione disciplinato dall’art. 210 c.p.c.
art. 210 c.p.c.
se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a 3000
L’inadempimento ingiustificato all’ordine di esibizione consente al giudice di irrogare una pena pecuniaria da 500 a 3.000 euro; nel caso concreto è stata applicata la misura massima.
art. 116, comma 2, c.p.c.
da questo comportamento può inoltre trarre argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 cpc secondo comma
Il rifiuto ingiustificato di esibire la documentazione può essere valutato nel giudizio principale come comportamento dal quale desumere argomenti di prova.
Massime di principio
- L’ordinanza istruttoria con cui il giudice amministrativo ordina il deposito o l’esibizione di documenti ai sensi dell’art. 63, comma 2, c.p.a. e dell’art. 210 c.p.c. non costituisce un titolo esecutivo azionabile mediante il giudizio di ottemperanza ex art. 112 c.p.a.
- L’inadempimento ingiustificato all’ordine di esibizione documentale può essere sanzionato, ai sensi dell’art. 210, comma 3, c.p.c., con una pena pecuniaria da 500 a 3.000 euro; nei confronti di una pubblica amministrazione il giudice può valorizzare anche il peculiare dovere di correttezza processuale dell’amministrazione nella determinazione della sanzione.
- Il rifiuto o l’omessa esibizione dei documenti ordinata dal giudice può essere valutato nel giudizio principale come comportamento idoneo a fornire argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.
- L’ordine di esibizione documentale non è suscettibile di esecuzione coattiva mediante gli strumenti dell’esecuzione civile o mediante il giudizio amministrativo di ottemperanza; la sua effettività è affidata agli strumenti sanzionatori e probatori previsti dall’art. 210 c.p.c.
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