Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1654/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento - del decreto del Prefetto di Modena emesso in data 26 aprile 2023 di reiezione della istanza di emersione di lavoro irregolare ex art. 103 primo comma DL 19/05/2020 n.34 -OMISSIS- presentata dalla -OMISSIS-. in favore del ricorrente.

Giustizia amministrativa202300508

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Modena di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro in favore del ricorrente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il rigetto, motivato dal parere negativo dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo cui l’azienda risultava inattiva nella provincia di Modena dal 31 luglio 2019 e aveva presentato in altre province un numero di domande non giustificato dalle esigenze occupazionali. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché il preavviso di rigetto sarebbe stato notificato soltanto al datore di lavoro e non al lavoratore; 2) violazione dell’art. 103, commi 1 e 5, d.l. 34/2020, dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e delle disposizioni attuative, nonché eccesso di potere per carenza e perplessità della motivazione e sviamento, sostenendo che la cooperativa operava anche in altre province e che il ricorrente era stato assunto nel 2019 tramite decreto flussi. Ha contestato che l’Ispettorato avesse svolto l’accertamento sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro, rilevando la genericità della formula secondo cui la condizione patrimoniale e giuridica dell’azienda non era mutata. Ha infine sostenuto che il diniego, fondato su condotte imputabili al datore di lavoro, non impedisse il rilascio di un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa all’art. 10-bis è infondata: anche prescindendo dall’esito negativo del tentativo di notifica del preavviso al lavoratore, questi ha partecipato al procedimento depositando una memoria il 1° febbraio 2022, che ha indotto la Prefettura a richiedere un secondo parere all’Ispettorato. Le restanti censure, esaminate congiuntamente, sono state respinte perché la documentazione prodotta non dimostrava l’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro nel 2019: mancavano il contratto di soggiorno, prove del pagamento delle retribuzioni e dei contributi e il modello CU. La comunicazione Unilav e il permesso di soggiorno non erano sufficienti a provare il rapporto. In assenza di tale prova, le allegazioni non confutavano il parere dell’Ispettorato, né la formula sintetica relativa alla persistente condizione patrimoniale e giuridica dell’azienda rendeva insufficiente la motivazione: essa attestava la carenza di una condizione patrimoniale idonea a giustificare le assunzioni richieste. È stato altresì escluso il rilascio del permesso temporaneo previsto dall’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020, non essendo provato lo svolgimento, prima del 31 ottobre 2019, di attività lavorativa nei settori previsti; il permesso per attesa occupazione presuppone una domanda di emersione valida ed efficace e un rapporto di lavoro avente i requisiti di legge. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Invero la censura è interamente incentrata sulla mancata valorizzazione dell’affidamento che sarebbe stato ingenerato nel lavoratore dipendente circa il buon esito della domanda di emersione in ragione del fatto che già nel 2019 la stessa ditta lo aveva assunto come lavoratore stagionale.

    La partecipazione effettiva dell’interessato al procedimento, mediante il deposito di una memoria che ha determinato un supplemento istruttorio, esclude nel caso concreto la violazione dedotta, anche a fronte delle contestazioni sulla notificazione del preavviso.

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

    Dunque, il legislatore ha previsto la possibilità di istaurare, o regolarizzare, il rapporto di lavoro con persone straniere già "presenti sul territorio nazionale" consentendo al contempo al lavoratore di ottenere il "permesso di soggiorno per motivi di lavoro" ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998.

    La procedura consente al datore di lavoro di instaurare o regolarizzare un rapporto con uno straniero presente sul territorio nazionale, ma l’accoglimento dipende dall’accertamento dei presupposti previsti dalla legge.

  • art. 103, comma 15, d.l. 34/2020

    Il comma 15 dell'art. 103 cit. stabilisce che "15. Lo Sportello Unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento".

    Il procedimento richiede la verifica dei presupposti e l’acquisizione del parere dell’Ispettorato sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro. Nel caso concreto il giudice ha ritenuto che l’istruttoria e la motivazione, considerate anche le carenze probatorie sulla relazione lavorativa, fossero adeguate.

  • art. 103, comma 2, d.l. 34/2020

    La mancata prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro ha correttamente determinato, come conseguenza, l’esclusione anche del rilascio di un permesso temporaneo di sei mesi di cui al comma 2 dell’art. 103 del D.L. 34/2020, che richiede, quale condizione imprescindibile, la dimostrazione dell’aver effettivamente prestato attività lavorativa in data antecedente il 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti dal D.L. n. 34/2020 (cfr. in tal senso, tra le tante TAR Venezia, sentenza n. 594/2022).

    Il permesso temporaneo di sei mesi presuppone la prova dell’effettiva prestazione lavorativa, prima del 31 ottobre 2019, in uno dei settori previsti dalla disciplina.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Sul punto la giurisprudenza si è inoltre consolidata nell'affermare che il possibile rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione è correlato all'esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dalla legge (cfr., tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, n. 2472/2023, n. 8576/2022 e n. 8006/2022).

    Il rilascio del permesso per attesa occupazione è subordinato all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro con i requisiti di legge.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il rilascio del permesso temporaneo previsto dall’art. 103, comma 2, d.l. 34/2020 richiede la prova dell’effettivo svolgimento, prima del 31 ottobre 2019, di attività lavorativa in uno dei settori contemplati dalla legge.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione nell’ambito di una procedura di emersione presuppone una domanda valida ed efficace e un rapporto di lavoro avente i requisiti previsti dalla legge.
  • La contestazione dell’insufficienza dell’istruttoria sulla capacità economica del datore di lavoro non supera le risultanze del parere dell’Ispettorato quando l’interessato non fornisce prova idonea dell’effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, ad esempio mediante documentazione su contratto, retribuzioni e contribuzione.
  • Ai fini dell’art. 10-bis l. 241/1990, nel caso concreto non sussiste violazione del contraddittorio quando l’interessato abbia partecipato effettivamente al procedimento con una memoria che ha determinato un ulteriore approfondimento istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla osta
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.