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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48263/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto della richiesta di restituzione di 13.510,00 euro sottoposti a sequestro preventivo, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge per presunta mancanza di gravi indizi di colpevolezza e per errata valutazione della liceità della somma. La difesa ha prodotto documentazione (presunta titolarità di una impresa edile e ripetuti prelievi dal conto aziendale) sostenendo che tali elementi comprovassero l'origine lecita del denaro e giustificassero la restituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo è stato ritenuto generico e proposto per ragioni non consentite. La Corte ha precisato che, nei procedimenti riguardanti misure ablative reali, in Cassazione è ammessa la censura per violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e non i semplici vizi di motivazione, salvo vizi radicali della motivazione. I giudici hanno ritenuto irrilevante il documento prodotto dalla difesa poiché riguardava un conto intestato a terzi e non a Tatani e hanno considerato non plausibile la detenzione domestica di somme così rilevanti senza adeguata spiegazione. Inoltre il sequestro era legittimo sia come sequestro del profitto del reato (art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/1990) sia come sequestro finalizzato alla confisca per sproporzione (art. 85-bis e art. 240-bis d.P.R. n. 309/1990). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 1; art. 73, comma 7-bis; riferimento anche al comma 5

    L'art. 73 è stato interpretato nel senso che la confisca del "profitto" deriva dal vantaggio economico ricavato dalla cessione di stupefacenti; il sequestro preventivo può colpire tali somme per impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi. Per la confisca del profitto è sufficiente il rapporto con l'attività di cessione e non è necessaria la dimostrazione di un nesso di pertinenzialità puntuale.

  • art. 85-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Applicata quale titolo di confisca per il reato in questione; la norma consente la confisca anche indipendentemente dal nesso di pertinenzialità del bene rispetto al reato, in linea con la natura di misura di sicurezza fondata sulla pericolosità del soggetto.

  • art. 240-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Richiamato dal tribunale per chiarire la disciplina della confisca connessa a reati di stupefacenti; conferma che la confisca può prescindere da un nesso eziologico diretto e può operare in relazione alla situazione di pericolosità.

  • art. 325, cod. proc. pen.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce i limiti dell'impugnazione in Cassazione delle misure ablative reali: il sindacato è incentrato sulla violazione di legge e non sul merito motivazionale, salvo vizi motivazionali talmente gravi da configurare violazione di legge.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna del proponente alle spese del procedimento; la Corte ha applicato l'articolo per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In materia di misure ablative reali (sequestro per profitto e confisca per sproporzione) la Corte di Cassazione sindaca primariamente la corretta applicazione delle norme (vizî di legge): le critiche generiche alla motivazione sono inammissibili, salvo che la motivazione sia radicalmente carente.
  • Chi deduce l'origine lecita di somme sequestrate ha l'onere di allegare elementi specifici e pertinenti (es. documentazione contabile intestata al ricorrente, giustificativi di entrate) e non semplici estratti o conti intestati a terzi.
  • La confisca del profitto ex art. 73 (comma 7-bis) e la confisca per sproporzione ex art. 85-bis possono fondarsi anche senza un nesso di pertinenzialità puntuale tra bene e reato: rileva la riconducibilità della situazione patrimoniale alla pericolosità espressa dal soggetto.
  • Prelievi o movimenti da conti non intestati al ricorrente hanno valore probatorio limitato; ai fini della restituzione occorre documentare l'effettiva titolarità e la correlazione tra le somme e il patrimonio dichiarato.
  • Per impugnare con successo in Cassazione un provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca è più efficace contestare specifiche violazioni normative (es. errata applicazione dell'art. 73 o dell'art. 85-bis, carenza dei presupposti legali del sequestro) piuttosto che proporre censure generiche sulla motivazione.

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