Sentenza del 27/09/2019 n. 5526 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Ragusa che aveva annullato una sanzione amministrativa applicata per la tardiva comunicazione della variazione dei dati IVA. Secondo l'Agenzia, il ritardo aveva reso più difficoltosa l'attività di accertamento tributario. La contribuente sosteneva, invece, che il ritardo non aveva arrecato alcun pregiudizio ai controlli né inciso sulla determinazione della base imponibile o sul pagamento dell'imposta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che la violazione fosse meramente formale e non punibile, poiché non aveva inciso sul debito tributario e l'Agenzia non aveva dimostrato concretamente che il ritardo di circa dieci giorni avesse ostacolato l'attività di controllo. Le argomentazioni dell'Amministrazione sono state considerate generiche. Nulla è stato disposto sulle spese.
Norme richiamate
Articolo 10 dello Statuto dei diritti del contribuente
Regola di non punibilità delle violazioni meramente formali
Le violazioni formali non devono essere sanzionate quando non arrecano pregiudizio all'esercizio dei controlli e non incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo.
Principio di proporzionalità di derivazione europea
La sanzione tributaria deve essere proporzionata alla concreta gravità della violazione e non può essere applicata automaticamente per un mero adempimento tardivo privo di effetti sostanziali.
Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 5897/2013, Perrino, Rv. 625953-01
La violazione formale non punibile deve rispondere a due concorrenti requisiti: non arrecare pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidere sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo
La non punibilità richiede contemporaneamente l'assenza di ostacoli concreti all'attività di controllo e l'assenza di effetti sul calcolo o sul pagamento dell'imposta.
Principio di buona fede nei rapporti tra contribuente e Pubblica Amministrazione
L'Amministrazione deve dimostrare in concreto il pregiudizio derivante dall'inadempimento, soprattutto quando si tratta di un ritardo modesto e privo di conseguenze sostanziali.
Massime di principio
- La tardiva comunicazione di un dato fiscale non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione: occorre verificare se la violazione abbia prodotto un concreto ostacolo ai controlli o effetti sul debito d'imposta.
- Per escludere la natura meramente formale della violazione, l'Amministrazione deve indicare e provare concretamente quale attività di accertamento sia stata resa più difficile o impedita.
- Quando il ritardo è breve e non incide né sulla base imponibile né sul versamento del tributo, sussistono argomenti per chiedere l'annullamento della sanzione per violazione meramente formale.
- I due requisiti della violazione non punibile sono cumulativi: devono mancare sia il pregiudizio all'attività di controllo sia qualsiasi incidenza sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta.
- La valutazione deve essere concreta e proporzionata, non basata su affermazioni generiche o sul solo dato formale della tardività.
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