Cassazione Penale, Sentenza n. 2345/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. relativo a quote societarie, compendio aziendale e immobili, contestando in particolare: 1) la valutazione del fumus commissi delicti in ordine al reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) e al reato presupposto di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.); 2) la mancata e/o insufficiente motivazione sull'elemento oggettivo e soggettivo dell'art. 512-bis (tra cui la confusione tra gestione occulta e intestazione fittizia); 3) la carenza di motivazione sul periculum in mora; 4) la fondatezza delle deduzioni difensive basate su perizie e intercettazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha confermato la correttezza della motivazione del Tribunale in relazione al reato di autoriciclaggio contestato al capo 3) (art. 648-ter.1 c.p.), ritenendo che il delitto presupposto (dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000) fosse almeno astrattamente configurabile e che le intercettazioni e gli accertamenti fossero stati adeguatamente valutati. Ha invece annullato l'ordinanza limitatamente ai reati contestati ai capi 2) e 8) (art. 512-bis c.p.), per carenza motivazionale circa la prova indiziaria della fittizia intestazione e della provenienza delle risorse, rinviando il procedimento al Tribunale del riesame per nuovo esame e motivazione su quei punti. Gli altri profili sono stati assorbiti o ritenuti inammissibili.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nel capo d'imputazione per descrivere partecipazioni plurime all'azione criminosa
art. 512-bis cod. pen.
Delitto di trasferimento fraudolento di valori per eludere misure di prevenzione patrimoniali: è reato di pericolo astratto; per la sua configurabilità non è sufficiente la mera disponibilità o la gestione occulta di beni da parte di soggetti diversi dai formali titolari, ma occorre prova, anche indiziaria, della provenienza delle risorse impiegate dall'autore che intende eludere le misure
art. 648-ter.1 cod. pen.
Autoriciclaggio: ai fini del sequestro preventivo di cose pertinenti a questo reato non è necessario che i delitti presupposti siano pienamente accertati, ma questi devono risultare almeno astrattamente configurabili sulla base degli elementi acquisiti
art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Riguarda la fattispecie di dichiarazione infedele contestata come delitto presupposto dell'autoriciclaggio; la Corte ha ritenuto che, rispetto a questo presupposto, il Tribunale abbia adeguatamente motivato
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Cassazione sulle ordinanze del riesame alle sole violazioni di legge; la Corte richiama che l'intervento in cassazione è possibile in presenza di mancanza assoluta o motivazione meramente apparente
Massime di principio
- Per il sequestro preventivo volto a contrastare l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) è sufficiente che i reati presupposti risultino almeno astrattamente configurabili; il giudice deve motivare puntualmente perché ritiene esistenti quegli elementi.
- Per il reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) non basta provare la gestione effettiva o la mera disponibilità di beni da parte di soggetti diversi dai formali intestatari: occorre, anche con mezzi indiziari, dimostrare la provenienza delle risorse dall'autore che intende eludere le misure patrimoniali.
- La valutazione delle intercettazioni e del loro significato è questione di merito rimessa al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se emerge un travisamento della prova o una motivazione manifestamente illogica.
- In sede di ricorso per ordinanze di riesame la Cassazione controlla principalmente la correttezza della motivazione e l'osservanza delle norme procedurali: carenze motivazionali rilevanti possono determinare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo giudizio.
- Quando si contestano intestazioni fittizie e presunte gestioni occulte, l'organo che dispone misure reali deve collegare esplicitamente la condotta di intestazione fittizia alla concreta provenienza illecita delle risorse; l'assenza di tale collegamento motivato può far cadere la misura rispetto a quei capi.
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