Cassazione Penale, Sentenza n. 7282/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per cessione e detenzione di stupefacenti. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare integralmente la motivazione di primo grado senza valutare compiutamente i motivi di appello: in particolare contesta la mancata valutazione del peso probatorio del mancato rinvenimento in casa di bilancini e della somma di euro 30; la mancata considerazione della posizione e della attendibilità dell'appuntato Martucci che avrebbe assistito alla cessione; la mancata valutazione dell'attendibilità dello Spiotta, potenzialmente interessato a incolpare il ricorrente; e la mancata considerazione della versione difensiva secondo cui sarebbe stato lo Spiotta a fornire la droga al Del Pilato e non viceversa.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e perché fondato su censure di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudizio di merito fosse sorretto da elementi univoci: la confessione dell'imputato, la visione diretta della cessione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Martucci), le dichiarazioni dell'acquirente Spiotta e il sequestro della sostanza. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello, pur richiamando quella di primo grado, costituisce con essa un corpo decisionale unitario e adeguatamente motivato, pertanto le censure meritocratiche erano inidonee a disarticolare il ragionamento decisorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare in via equitativa Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (con riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
commi I e IV, comma quinto (ipotesi lieve)
Norma sostanziale sulle fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie (cessione di 0,5 g di cocaina) rientrante nell'ipotesi lieve richiamata in primo grado e confermata in appello
Codice penale, art. 99
Rilevazione della recidiva; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ai fini della determinazione della pena
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17
menzionata nel provvedimento
Norma su autorizzazioni per detenzione/uso di sostanze; il fatto è stato valutato come non rientrante nelle ipotesi autorizzate dall'art. 17
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75
menzionata nel provvedimento
Previsioni sulle ipotesi esenti/attenuanti; la cessione è stata ritenuta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75
Codice di procedura penale, art. 616
Consente alla Corte di Cassazione di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento; qui ha comportato anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della contribuzione alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere il versamento equitativamente determinato
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova se le decisioni di merito (primo grado e appello) sono adeguatamente motivate e logiche; i motivi che riformulano meri rilievi di merito sono inammissibili.
- Una sentenza d'appello che richiama e adotta la motivazione di primo grado può essere letta congiuntamente a quella di primo grado come un unico corpo decisionale: per impugnare con successo in cassazione bisogna indicare punti specifici e decisivi non valutati.
- La confessione dell'imputato, l'osservazione diretta della cessione da parte di un operatore di polizia giudiziaria, le dichiarazioni dell'acquirente e il sequestro costituiscono insieme elementi probatori forti e, se concordanti, rendono difficoltosa la loro efficacia demolitoria con argomentazioni generiche.
- Il mancato ritrovamento di oggetti secondari (es. bilancini) o di somme di denaro non è necessariamente decisivo se esistono elementi probatori diretti della cessione.
- Per una difesa efficace in sede di legittimità, è necessario evidenziare vizi di motivazione specifici, contraddizioni logiche della motivazione o errori di diritto della corte, non limitandosi a riproporre la rilettura dei fatti già esaminata e motivatamente respinta in appello.
- In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versamenti alla Cassa delle Ammende; la mancata prova di 'colpa grave' non esclude automaticamente tale contribuzione se la Corte la determina equitativamente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7268/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7269/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7270/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7271/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7272/2022 del 02/03/2022
- Sentenza penale · 2 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7273/2022 del 02/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →