Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7282/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per cessione e detenzione di stupefacenti. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché, a suo avviso, il giudice d'appello si sarebbe limitato a richiamare integralmente la motivazione di primo grado senza valutare compiutamente i motivi di appello: in particolare contesta la mancata valutazione del peso probatorio del mancato rinvenimento in casa di bilancini e della somma di euro 30; la mancata considerazione della posizione e della attendibilità dell'appuntato Martucci che avrebbe assistito alla cessione; la mancata valutazione dell'attendibilità dello Spiotta, potenzialmente interessato a incolpare il ricorrente; e la mancata considerazione della versione difensiva secondo cui sarebbe stato lo Spiotta a fornire la droga al Del Pilato e non viceversa.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, aspecificità e perché fondato su censure di merito non consentite in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudizio di merito fosse sorretto da elementi univoci: la confessione dell'imputato, la visione diretta della cessione da parte dell'ufficiale di polizia giudiziaria (Martucci), le dichiarazioni dell'acquirente Spiotta e il sequestro della sostanza. Ha inoltre osservato che la sentenza d'appello, pur richiamando quella di primo grado, costituisce con essa un corpo decisionale unitario e adeguatamente motivato, pertanto le censure meritocratiche erano inidonee a disarticolare il ragionamento decisorio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., è stato condannato a versare in via equitativa Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (con riferimento anche alla sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    commi I e IV, comma quinto (ipotesi lieve)

    Norma sostanziale sulle fattispecie di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie (cessione di 0,5 g di cocaina) rientrante nell'ipotesi lieve richiamata in primo grado e confermata in appello

  • Codice penale, art. 99

    Rilevazione della recidiva; la Corte ha ritenuto applicabile la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ai fini della determinazione della pena

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 17

    menzionata nel provvedimento

    Norma su autorizzazioni per detenzione/uso di sostanze; il fatto è stato valutato come non rientrante nelle ipotesi autorizzate dall'art. 17

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75

    menzionata nel provvedimento

    Previsioni sulle ipotesi esenti/attenuanti; la cessione è stata ritenuta fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Consente alla Corte di Cassazione di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento; qui ha comportato anche l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della contribuzione alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistere motivo per escludere il versamento equitativamente determinato

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti o la valutazione della prova se le decisioni di merito (primo grado e appello) sono adeguatamente motivate e logiche; i motivi che riformulano meri rilievi di merito sono inammissibili.
  • Una sentenza d'appello che richiama e adotta la motivazione di primo grado può essere letta congiuntamente a quella di primo grado come un unico corpo decisionale: per impugnare con successo in cassazione bisogna indicare punti specifici e decisivi non valutati.
  • La confessione dell'imputato, l'osservazione diretta della cessione da parte di un operatore di polizia giudiziaria, le dichiarazioni dell'acquirente e il sequestro costituiscono insieme elementi probatori forti e, se concordanti, rendono difficoltosa la loro efficacia demolitoria con argomentazioni generiche.
  • Il mancato ritrovamento di oggetti secondari (es. bilancini) o di somme di denaro non è necessariamente decisivo se esistono elementi probatori diretti della cessione.
  • Per una difesa efficace in sede di legittimità, è necessario evidenziare vizi di motivazione specifici, contraddizioni logiche della motivazione o errori di diritto della corte, non limitandosi a riproporre la rilettura dei fatti già esaminata e motivatamente respinta in appello.
  • In caso di ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versamenti alla Cassa delle Ammende; la mancata prova di 'colpa grave' non esclude automaticamente tale contribuzione se la Corte la determina equitativamente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.