Cassazione Civile, Sentenza n. 26964/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione del criterio di calcolo del debito orario giornaliero per medici turnisti (periodo 2013-2018). L'ASL aveva computato le giornate di assenza (ferie, malattia, festività, permessi) come 6 ore giornaliere anziché 6 ore e 20 minuti, con conseguente richiesta della ricorrente di differenze retributive per 20 minuti in più svolti ogni giorno di servizio effettivo per raggiungere le 38 ore settimanali contrattuali. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'illegittimità del calcolo e condannato l'ASL al pagamento di euro 2.770,06; la Corte d'appello di Napoli, accogliendo l'impugnazione dell'ASL, aveva respinto la domanda. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione impugnando la sentenza d'appello su questioni di interpretazione dei c.c.n.l., onere della prova (art. 2697 c.c.), violazione del principio di non contestazione e violazione del diritto costituzionale al giusto trattamento (art. 36 Cost.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente. Ha ritenuto che, per i dirigenti medici, la retribuzione sia determinata su base mensile e omnicomprensiva (art. 24 d.lgs. 165/2001 e disciplina collettiva), e che la quantificazione in 38 ore settimanali costituisca regime di orario minimo/flessibile non idoneo a dar luogo a retribuzione aggiuntiva per ore eccedenti. La Corte ha inoltre richiamato consolidata giurisprudenza che esclude autonoma remunerazione dell'eccedentarietà oraria per la dirigenza medica e ha precisato che, ove l'erroneo calcolo abbia determinato un concreto pregiudizio al riposo o alla salute, il lavoratore può agire in sede risarcitoria, con specifica allegazione e prova del danno; nel caso di specie la domanda era limitata a differenze retributive senza allegazione di danni o mancati riposi, dunque infondata. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 14 c.c.n.l. Dirigenza Medica 3.11.2005
«L’orario di lavoro dei dirigenti ... è confermato in 38 ore settimanali»
La Corte ha interpretato l'art.14 come disciplina che conferma un monte ore settimanale di 38 ore inquadrato in un regime flessibile; la disposizione non attribuisce diritto a una retribuzione oraria aggiuntiva né vincola la retribuzione al computo delle ore giornaliere.
art. 24 d.lgs. 165/2001
«Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti ...»
La retribuzione dirigenziale è omnicomprensiva e non è calcolata a cottimo orario; ciò esclude che il dirigente medico ottenga compensi aggiuntivi per eccedenze orarie ordinarie.
art. 17 c.c.n.l. Dirigenza Medica 5.12.1996
«determina l’orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali»
Richiama la disciplina contrattuale storica che fissa il monte ore settimanale; la Corte lo usa per collegare la natura non oraria della retribuzione dirigenziale.
art. 65, comma 3 c.c.n.l. Dirigenza Medica 5.12.1996
«la retribuzione di risultato compensa anche l’eventuale superamento dell’orario di lavoro di cui agli artt. 17 e 18 per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato»
La previsione contrattuale di retribuzione incentivante per il raggiungimento di obiettivi esclude la distinzione retributiva tra lavoro necessario al perseguimento degli obiettivi e lavoro eccedente riferito al tempo.
art. 60 c.c.n.l. Dirigenza Medica 3.11.2005
«nelle parti non modificate o integrate o disapplicate dal presente contratto, restano confermate tutte le norme dei sotto elencati contratti ... comprese in particolare le disposizioni riguardanti l’orario di lavoro»
Conferma la continuità delle norme dei precedenti contratti collettivi e la rilevanza della disciplina preesistente relativa all'orario di lavoro, rafforzando l'interpretazione unitaria del sistema retributivo dirigenziale.
art. 24 c.c.n.l. Area Sanità 19.12.2019
«l’orario di lavoro è articolato su cinque o sei giorni, con orario convenzionale rispettivamente di sette ore e trentasei minuti e di sei ore e venti minuti»
Questa disposizione, pur avendo introdotto la quantificazione giornaliera (6h20m), è una norma successiva al periodo controverso; la Corte la menziona per evidenziare che la prassi di calcolo è poi stata aggiornata, ma non altera il principio che la retribuzione è omnicomprensiva.
art. 36 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come fondamento del diritto al giusto trattamento economico; la Corte però applica la normativa contrattuale e legislativa che disciplina la retribuzione dirigenziale omnicomprensiva.
art. 2697 cod. civ.
Norma sull'onere della prova citata dalla ricorrente; la Corte ha ritenuto irrilevante l'accertamento puntuale delle ore eccedenti ai fini della pretesa retributiva in quanto la retribuzione è omnicomprensiva e la domanda era formulata come esatto adempimento.
art. 2087 cod. civ.
Richiamato a proposito della tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del lavoratore: la Corte osserva che possono sorgere responsabilità del datore di lavoro se la richiesta di prestazioni eccedenti pregiudica salute o riposo, ma occorre specifica allegazione e prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato in ordine a comunicazioni di cancelleria; la norma è citata formalmente nella parte dispositiva finale della sentenza.
Massime di principio
- Per la dirigenza medica la retribuzione è determinata su base mensile e omnicomprensiva: non è ammessa, in linea generale, autonoma remunerazione per eccedenze orarie ordinarie.
- Un errore nel calcolo del 'debito orario' che comporti lo svolgimento di ore in più per raggiungere il monte minimo settimanale non dà diritto automaticamente a differenze retributive: il lavoratore deve provare un concreto pregiudizio (es. mancati riposi, danno alla salute) per ottenere risarcimento.
- La tutela più efficace, in presenza di un conteggio errato, può essere di natura risarcitoria (responsabilità datoriale) e non necessariamente una pretesa retributiva; in tal caso è necessario allegare e provare il danno.
- Le modifiche contrattuali successive al periodo controverso (es. quantificazione dell'orario giornaliero in CCNL posteriore) non hanno efficacia retroattiva automatica: rilevano per i periodi successivi alla loro entrata in vigore.
- Chi impugna il calcolo orario deve formulare la domanda in modo coerente rispetto al rimedio richiesto: se si invoca esatto adempimento di salario omnicomprensivo la pronuncia non potrà riconoscere una retribuzione oraria aggiuntiva; per ottenere altro (es. tutela del riposo) la domanda deve essere adeguatamente qualificata e provata.
- In fase giudiziale è importante allegare e documentare non solo il conteggio delle ore, ma anche gli effetti concreti derivanti dall'errata computazione (mancati riposi, stress, disturbi) se si mira a ottenere un risarcimento.
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