Sentenza n. 1941/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento Prot. n. /-OMISSIS-, privo di data, del predetto Comune di Rivalta in persona del Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, con cui ha dichiarato la S.C.I.A. in sanatoria n° -OMISSIS- presentata dalla ricorrente in relazione al fabbricato di sua proprietà inefficace e si conferma l'ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi n. -OMISSIS-, nonché di tutti i provvedimenti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atto comunale che ha dichiarato inefficace la SCIA in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso del sottotetto e ha confermato l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva presentato una SCIA alternativa al permesso di costruire per il recupero abitativo del sottotetto ai sensi della L.R. Piemonte n. 16/2018. Dopo la sospensione della SCIA originaria, motivata anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 119/2024, e l’adozione di un’ordinanza di demolizione, aveva presentato una SCIA in sanatoria per il cambio di destinazione d’uso. Il Comune ne ha dichiarato l’inefficacia, confermando il ripristino. La ricorrente ha dedotto: 1) che la doppia conformità per la sanatoria dovesse essere verificata con riferimento alle norme vigenti sia al tempo dell’abuso sia al tempo dell’istanza e che il Comune avesse erroneamente applicato la disciplina regionale in rapporto all’art. 36-bis d.P.R. 380/2001; 2) genericità del rinvio alla circolare regionale e difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 l. 241/1990; 3) in subordine, irragionevolezza e disparità di trattamento dell’art. 6 L.R. 16/2018, con richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale; 4) inapplicabilità dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001 ai procedimenti di sanatoria, nonché carenza istruttoria e difetto di motivazione; 5) omissione dell’indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere e asserita ambiguità circa la definitività e impugnabilità dell’atto.
La decisione
Il TAR ha respinto tutte le censure e il ricorso, condannando la ricorrente a pagare al Comune 3.000 euro, oltre accessori di legge. Ha ritenuto che l’art. 6, comma 1, L.R. 16/2018 subordini il recupero abitativo alla legittimità del sottotetto alla data di presentazione dell’istanza; nel caso concreto, a quella data erano già stati realizzati, senza titolo, tramezzi e un bagno che avevano trasformato locali non abitabili in locali abitabili, in contrasto con il regolamento edilizio. La censura sulla doppia conformità non supera quindi il requisito regionale di legittimità iniziale del manufatto. Ha escluso il difetto di motivazione, poiché l’atto esponeva opere, norme e conseguenze rilevanti e richiamava anche l’ordinanza di ripristino con motivazione integrativa per relationem. Ha giudicato manifestamente infondata la questione di costituzionalità: è ragionevole distinguere chi ha già eseguito abusivamente le opere da chi presenta il titolo prima di rendere abitabile il sottotetto; la disciplina regionale è eccezionale e circoscritta a sottotetti legittimi alla data dell’istanza. Ha ritenuto non decisiva la censura sull’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, perché il fondamento principale dell’atto è il requisito di legittimità posto dall’art. 6 L.R. 16/2018. Infine, l’omessa indicazione dei termini e dell’autorità cui ricorrere è una mera irregolarità formale: non ha compromesso la tutela, essendo stato proposto tempestivamente ricorso al giudice competente; le ulteriori indicazioni dell’atto non ne rendevano equivoci contenuto ed effetti.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, L.R. Piemonte 16/2018
Dal tenore della norma si evince che lo stato del sottotetto deve essere in partenza legittimo, ovvero legittimo al momento della presentazione della domanda avente a oggetto il suo recupero a fini abitativi.
Il recupero abitativo previsto dalla disciplina regionale presuppone che il sottotetto sia legittimo alla data di presentazione dell’istanza; non è sufficiente che il manufatto fosse esistente entro la data indicata dalla legge.
art. 2-bis, comma 1-quater, d.P.R. 380/2001
Ciò in sintonia con l’art. 2 bis, comma 1 quater, del d.p.r. n. 380/2001.
La disposizione è richiamata dal TAR come coerente con la disciplina regionale sul recupero dei sottotetti; il testo non espone un’autonoma interpretazione del suo contenuto.
art. 18, comma 4.2.3, allegato 1, regolamento edilizio
Nel caso in esame, al momento della presentazione dell’istanza (di sanatoria), erano già stati realizzati nel sottotetto non abitabile alcuni tramezzi e un bagno, ovvero opere di mutamento di destinazione da “non abitabile” ad “abitabile”, ma tali opere, prive di titolo edilizio, collidevano con l’art. 18, comma 4.2.3, dell’allegato 1 al regolamento edilizio, talché non si è realizzata la condizione, prevista dal legislatore regionale, della legittimità del manufatto.
Le opere interne prive di titolo che trasformano il sottotetto non abitabile in locali abitabili e contrastano con il regolamento edilizio impediscono di considerare legittimo il manufatto alla data dell’istanza.
art. 3 l. 241/1990
L’impugnato provvedimento dà contezza dei propri presupposti di fatto e di diritto evidenziando il tipo di opere realizzate (tramezzature e bagno, originanti locali abitabili), le norme di riferimento (l’art. 18 del regolamento edilizio, la L.R. n. 16/2018, l’art. 9 bis del d.p.r. n. 380/2001) e il loro contenuto ed effetto ai fini della sanabilità.
La motivazione è sufficiente quando rende conoscibili le opere contestate, le disposizioni applicate e la loro incidenza sulla sanabilità; può inoltre essere integrata mediante il richiamo a un atto precedente adeguatamente motivato.
art. 9-bis d.P.R. 380/2001
Il fondamento dell’impugnato provvedimento è costituito principalmente dall’art. 6 della L.R. n. 16/2018, il quale è chiaro nel prescrivere una situazione di legittimità del sottotetto alla data di presentazione dell’istanza.
La decisione sul caso non dipende dall’applicabilità dell’art. 9-bis alle sanatorie: il fondamento autonomamente sufficiente del provvedimento è il requisito di legittimità iniziale previsto dall’art. 6 L.R. 16/2018.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La doglianza è infondata.
Il TAR respinge la censura relativa all’applicazione dell’art. 36-bis in ragione del requisito, posto dalla legge regionale, che il sottotetto fosse legittimo alla data dell’istanza; non formula una distinta interpretazione della disposizione statale.
Massime di principio
- Quando una disciplina regionale consente il recupero abitativo dei sottotetti soltanto se il manufatto è legittimo alla data di presentazione dell’istanza, tale requisito non è soddisfatto se, prima dell’istanza, sono state realizzate senza titolo opere che hanno trasformato locali non abitabili in locali abitabili in contrasto con il regolamento edilizio.
- La motivazione di un provvedimento che dichiara inefficace una SCIA in sanatoria è sufficiente se identifica le opere realizzate, le norme applicabili e la loro incidenza sulla sanabilità; essa può essere completata mediante il richiamo a un precedente atto adeguatamente motivato.
- Non è irragionevole distinguere, ai fini del recupero abitativo di un sottotetto, tra chi ha già realizzato senza titolo le opere di trasformazione e chi richiede il titolo prima di eseguirle, poiché le due situazioni sono giuridicamente differenti.
- L’omessa indicazione nell’atto amministrativo del termine e dell’autorità cui ricorrere costituisce, in assenza di concreto pregiudizio alla tutela, una irregolarità formale e non determina l’invalidità del provvedimento.
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