Sentenza del 27/03/2019 n. 8517 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato un interpello disapplicativo per il periodo d’imposta 2006, chiedendo di non applicare la disciplina sulle società di comodo prevista dalla L. n. 724/1994, art. 30, poiché sussistevano condizioni oggettive che le impedivano di conseguire i ricavi e il reddito minimo richiesti e non vi erano finalità elusive. Dopo il diniego dell’Agenzia, la società aveva contestato sia la carenza di motivazione del provvedimento sia la sussistenza dei presupposti sostanziali per la disapplicazione. In Cassazione ha inoltre dedotto la formazione di un giudicato interno, l’omessa pronuncia della CTR, l’insufficiente motivazione e la violazione della disciplina sulle società di comodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha escluso la formazione di un giudicato interno, ritenendo che l’Agenzia avesse impugnato specificamente la decisione della CTP e avesse riproposto le ragioni poste a fondamento del diniego. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure relative alla valutazione delle situazioni oggettive, perché dirette a ottenere un nuovo esame del merito e non a dimostrare un’effettiva violazione di legge. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
L. n. 724/1994, art. 30
Disciplina le società non operative o di comodo e prevede conseguenze fiscali quando non sono raggiunti determinati livelli minimi di ricavi e reddito. La disapplicazione richiede la prova di situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà della società, che abbiano impedito il conseguimento dei risultati minimi.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis, comma 8
Consente la presentazione di un interpello disapplicativo per chiedere il mancato utilizzo di disposizioni antielusive quando ricorrono circostanze oggettive che escludono l’elusione.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 53
Nel processo tributario l’appello deve contenere motivi sufficientemente specifici, ma il requisito è interpretato in modo non eccessivamente rigoroso. È sufficiente contestare le ragioni della decisione di primo grado e chiedere il riesame della controversia, anche riproponendo le ragioni dell’atto impugnato.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni dedotte dalle parti. Nel caso concreto la Corte ha escluso che la CTR avesse violato tale principio.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l’altro, alla violazione di legge, alla nullità della sentenza o del procedimento e all’omesso esame di fatti decisivi. Non consente di ottenere un nuovo giudizio sul merito sotto la veste formale della violazione di legge.
L. n. 241/1990
È richiamata dalla società per sostenere l’obbligo di motivazione del diniego dell’interpello. La tesi non è stata accolta nei termini prospettati dalla contribuente.
Massime di principio
- Chi chiede la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo deve provare concretamente l’esistenza di circostanze oggettive, non dipendenti dalla propria volontà, che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi o del reddito minimo; non è sufficiente allegare generiche difficoltà economiche o gestionali.
- Nel processo tributario l’appello dell’Amministrazione può essere ritenuto sufficientemente specifico anche quando contesta le ragioni della sentenza di primo grado e ripropone le motivazioni dell’atto originario.
- Non si forma un giudicato interno su una questione se l’appello, valutato nel suo complesso, mira a contestare la decisione di primo grado anche sotto quel profilo.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito; per contestarla occorre indicare uno specifico vizio processuale o un’effettiva erronea interpretazione della norma.
- Nel contestare una sentenza per violazione di legge è necessario spiegare con precisione quale principio giuridico sia stato applicato erroneamente e perché la decisione contrasti con la norma o con l’interpretazione consolidata della giurisprudenza.
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