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Sentenza

Sentenza n. 4140/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202504750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 14 ore settimanali di sostegno didattico al minore, a fronte di un orario scolastico settimanale di 29 ore, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di docenti di sostegno

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore dell'alunno)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente scolastico relativo all'assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui attribuiva al minore 14 ore settimanali di sostegno didattico, chiedendo l'assegnazione del sostegno per l'intero orario di frequenza, pari a 29 ore settimanali, con rapporto 1:1. In sede cautelare il TAR aveva ravvisato il fumus boni iuris, rilevando che il provvedimento non conteneva una specifica valutazione dei bisogni dell'alunno e assegnava un numero di ore sensibilmente inferiore sia all'orario scolastico sia alle esigenze risultanti dalla verifica finale del PEI. L'Istituto scolastico aveva infatti proposto 29 ore di sostegno, tenendo conto dei bisogni educativi effettivi del minore. In corso di giudizio, l'Istituto ha integrato le ore di sostegno in esecuzione dell'ordinanza cautelare, determinando il venir meno dell'interesse alla decisione di annullamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'Amministrazione scolastica, in esecuzione dell'ordinanza cautelare, ha disposto l'integrazione delle ore di sostegno specializzato. La decisione non contiene una pronuncia definitiva di annullamento dell'atto, ma richiama le ragioni poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare, secondo cui la quantificazione del sostegno deve essere preceduta dalla valutazione collegiale del PEI e deve essere coerente con i bisogni educativi effettivi dell'alunno; il decreto impugnato risultava invece privo di specifica valutazione e in contrasto con le 29 ore individuate dall'Istituto. Le Amministrazioni resistenti, non avendo sostanzialmente contestato la cessazione della materia del contendere e avendo fornito una difesa meramente formale, sono state condannate in solido alle spese per soccombenza virtuale, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Consente l'attribuzione delle spese liquidate al difensore che abbia dichiarato di averne fatto anticipo.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico deve essere preceduta da una valutazione specifica delle esigenze dell'alunno e deve risultare coerente con il fabbisogno educativo individuato nel PEI, quale atto collegiale adottato dall'organo specializzato competente.
  • Un provvedimento che assegni un numero di ore di sostegno sensibilmente inferiore all'orario di frequenza dell'alunno, senza esplicitare una specifica valutazione dei suoi bisogni e in contrasto con il fabbisogno risultante dal PEI o dalla verifica collegiale, è suscettibile di censura per difetto di istruttoria e di motivazione.
  • Quando l'Amministrazione, in esecuzione di una misura cautelare, modifica l'assetto lesivo originariamente contestato e soddisfa la pretesa sostanziale del ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione di annullamento e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'adeguamento dell'Amministrazione alla pretesa del ricorrente, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando le ragioni che avevano sorretto la misura cautelare e il comportamento processuale delle parti.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesse

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