Cassazione Civile, Ordinanza n. 34667/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una società creditrice ex art. 2901 c.c. per ottenere l'inefficacia, nei propri confronti, di un atto di donazione con cui un ex socio illimitatamente responsabile aveva trasferito al figlio la nuda proprietà di quote di immobili. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi insufficiente la sola nota di trascrizione e non prodotto l'atto di donazione; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione e accolto la revocatoria, valorizzando la nota di trascrizione, la mancata contestazione dell'esistenza e validità della donazione e il contenuto dell'onere/modus indicato. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. sostenendo che, ai fini della revocatoria, era indispensabile la produzione integrale dell'atto revocando per verificarne contenuto, natura gratuita o onerosa e incidenza delle clausole modali; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2901 c.c. per mancanza dell'eventus damni, sostenendo che il bene era già ipotecato e sottoposto a esecuzione, sicché non sarebbe stato dimostrato un concreto pregiudizio per il creditore chirografario e la prova presuntiva sarebbe stata comunque inadeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente applicato il principio secondo cui, nell'azione revocatoria, la produzione dell'atto impugnato non è presupposto processuale ma solo mezzo di prova, e che nel caso concreto l'esistenza, la validità e il contenuto essenziale della donazione risultavano dalla nota di trascrizione non contestata e da altri elementi documentali idonei a qualificare l'atto come liberalità con onere modale, senza trasformarlo in contratto oneroso. Quanto all'eventus damni, la Cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui la donazione della nuda proprietà, anche di beni gravati da ipoteca, era comunque idonea a diminuire o rendere più incerta la garanzia patrimoniale generica del creditore; ha inoltre ribadito che il ricorso alle presunzioni e la loro combinazione è rimesso al giudice di merito e che non è sindacabile in cassazione una diversa lettura del materiale indiziario. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore della controricorrente; nessuna statuizione è stata adottata sulle spese nei confronti dell'intimato non costituito.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
L'azione revocatoria ordinaria richiede la prova dell'atto di disposizione e dell'eventus damni; essa mira a ricostituire la garanzia patrimoniale generica del creditore, valutando il pregiudizio in via ex ante.
art. 2697 c.c.
La parte che agisce in revocatoria deve fornire la prova dei fatti costitutivi della domanda, ma la prova dell'atto può risultare anche da documenti diversi dalla produzione integrale dell'atto stesso, se idonei a dimostrarne esistenza e contenuto rilevante.
art. 115 c.p.c.
La mancata contestazione della controparte può rilevare ai fini della prova dei fatti dedotti e non impedisce al giudice di valorizzare documentazione non specificamente contestata.
art. 360, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come vizio di violazione di legge, ma la Corte ha escluso l'erronea applicazione delle norme sostanziali e processuali denunciate.
art. 360, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per omesso esame, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito avesse considerato gli elementi essenziali della fattispecie.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria l'atto dispositivo non deve necessariamente essere prodotto in giudizio in forma integrale se la sua esistenza, validità e contenuto rilevante risultano aliunde da documenti idonei e non contestati.
- La donazione gravata da un onere modale resta un atto a titolo gratuito: il modus limita la liberalità ma non ne trasforma la causa in corrispettiva.
- Ai fini dell'eventus damni conta la diminuzione della garanzia patrimoniale generica del creditore e l'eventuale maggiore difficoltà o incertezza della soddisfazione del credito, valutate ex ante.
- La circostanza che il bene trasferito sia già ipotecato non esclude di per sé l'eventus damni, poiché la revocatoria tutela la garanzia generica e non quella specifica.
- La valutazione delle presunzioni semplici e della loro concordanza appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali, non mediante una diversa lettura del materiale indiziario.
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