Cassazione Penale, Sentenza n. 41880/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Palermo del 17/11/2022 che aveva dichiarato la non punibilità per prescrizione dei reati contestati (artt. 110 c.p., art. 44, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 380/2001 e art. 734 c.p.). Il Procuratore generale lamentava che, benché il reato fosse stato dichiarato prescritto, il Tribunale non avesse disposto la confisca del terreno e delle opere abusivamente realizzate, ritenendo possibile, secondo giurisprudenza europea e interna, la confisca anche in presenza di prescrizione purché la responsabilità sia stata già accertata in un giudizio con pieno contraddittorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia assunto erroneamente che il fatto fosse una lottizzazione abusiva (caso per il quale il comma 2 dell'art. 44 prevede la confisca). Dalla lettura dell'imputazione emerge invece la fattispecie di intervento edilizio in zona vincolata in totale difformità o in assenza del permesso, per la quale il comma 2 non prevede la confisca dei terreni e delle opere. Inoltre, anche ove si volesse applicare il principio che ammette la confisca nonostante la prescrizione, la stessa è possibile solo se la sussistenza del fatto e la responsabilità siano già state accertate sotto il profilo soggettivo e oggettivo in un giudizio che abbia garantito il pieno contraddittorio; nel caso di specie la prescrizione è intervenuta prima che la prova fosse stata assunta nel contraddittorio, per cui non era possibile disporre la confisca. Conseguenza: confermata la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione senza confisca.
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
Contestata la partecipazione in concorso (art.110 c.p.) alle condotte illecite; usato per descrivere la partecipazione degli imputati nelle fattispecie contestate
d.lgs. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lettera c)
La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso
La norma punisce diverse ipotesi di abuso in zona vincolata; la Corte distingue la lottizzazione abusiva (per la quale il comma 2 prevede espressamente la confisca) dall'intervento edilizio in zona vincolata in difformità o in assenza del permesso, per il quale la confisca non è prevista dal comma 2
Codice penale, art. 734
Contestato per aver alterato le bellezze naturali del luogo in zona sottoposta a vincolo paesaggistico; integrato con le condotte edilizie contestate
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2
Prevede espressamente la confisca in caso di lottizzazione abusiva; la Corte ne limita l'applicazione a quella specifica fattispecie
Codice di procedura penale, art. 129, comma 1
Impedisce la continuazione del giudizio una volta intervenuta la causa estintiva (prescrizione) soltanto per compiere accertamenti finalizzati alla confisca; implica che, per disporre la confisca nonostante la prescrizione, la responsabilità deve essere stata già accertata in un giudizio con pieno contraddittorio
Sez. U, n. 13539 del 30/01/2020 (giurisprudenza citata)
Principio citato secondo cui la confisca può essere disposta nonostante la prescrizione se la sussistenza del fatto e la responsabilità sono state accertate in un giudizio con pieno contraddittorio; la Corte applica questo principio condizionandolo alla preventiva acquisizione probatoria nel contraddittorio
D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero; normativa emergenziale richiamata per questioni procedurali
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 si applica specificamente alla lottizzazione abusiva; per altre forme di intervento edilizio in zona vincolata la norma non prevede automaticamente la confisca.
- La prescrizione estingue il reato e, salvo che la responsabilità sia già stata definitivamente accertata in un precedente giudizio con pieno contraddittorio, non consente la prosecuzione del processo al solo fine di accertare la responsabilità per disporre la confisca.
- Per poter ottenere misure patrimoniali 'penali' (come la confisca) nonostante la prescrizione, il pubblico ministero deve dimostrare che la sussistenza del fatto e la colpa/dolo sono stati accertati nell'ambito di un giudizio che abbia garantito il contraddittorio e la partecipazione degli interessati.
- È essenziale la corretta qualificazione giuridica della fattispecie contestata (es. distinguere tra lottizzazione e diverso illecito edilizio in zona vincolata) perché influisce sulle misure sanzionatorie e sui rimedi confiscatori disponibili.
- Se il rischio di prescrizione è concreto, l'azione pubblica dovrebbe prioritariamente curare l'assunzione delle prove nel contraddittorio o valutare rimedi amministrativi/civili alternativi per ottenere la tutela del bene entro i termini utili.
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