Sentenza n. 459/2026 - Torino, Sezione 3
quanto al ricorso n. 2743 del 2025: OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE ALLA SENTENZA n. 465/2023 pubbl. il 24/11/2023, RG n. 322/2023, TRIBUNALE DI IVREA (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. D'AMELIO, PASSATA IN GIUDICATO. quanto al ricorso n. 3317 del 2025: OTTEMPERANZA (ESECUZIONE) IN RELAZIONE ALLA Sentenza n. 493/2023 pubbl. il 12/12/2023 RG n. 305/2023, TRIBUNALE DI IVREA (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. FABARO, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione di sentenze passate in giudicato del Tribunale di Ivrea – Sezione lavoro, con omesso pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Due docenti hanno promosso separati giudizi di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze del Tribunale di Ivrea – Sezione lavoro, passate in giudicato, che avevano liquidato in loro favore somme relative alla carta del docente. Hanno dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione, la quale non aveva eseguito i titoli giudiziali né corrisposto gli importi dovuti. Le sentenze azionate erano state prodotte in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificate via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione dei ricorsi era inoltre inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, senza tuttavia contestare l’omessa esecuzione dei giudicati.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi ai soli fini della trattazione e della redazione del provvedimento, rilevando l’identità della motivazione e del dispositivo. Ha accolto entrambe le domande di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali: i titoli erano passati in giudicato, regolarmente prodotti e notificati, il termine dilatorio era decorso e l’Amministrazione non aveva adempiuto. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alle sentenze e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. I ricorrenti devono comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato, per ciascun ricorso, al pagamento di 800 euro di compensi professionali, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza, mediante la quale il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato e può nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto necessario ai fini della proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Ha consentito la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratosi antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri relativi alla liquidazione dei compensi professionali.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente produca un titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine previsto per l’adempimento e risulti l’omessa esecuzione del comando giudiziale.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme liquidate da una sentenza, il giudice può ordinare all’Amministrazione il pagamento entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale successiva inottemperanza.
- La riunione di ricorsi con motivazione e dispositivo identici può essere disposta per ragioni di economia e celerità processuale senza alterare l’autonomia delle singole decisioni né la distinta liquidazione delle spese.
- Il commissario ad acta individuato in un dipendente pubblico, quando svolga funzioni connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non ha diritto a un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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