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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14780/2024 del 27/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per ICI relativo all'anno 2013, con cui il comune richiedeva il pagamento di euro 1.499,00 per omessa dichiarazione e omesso versamento del tributo in relazione a un fabbricato destinato a ricovero di attrezzi agricoli e di animali, di proprietà della società contribuente. In appello la CTR aveva accolto il gravame del comune, ritenendo decisivo, ai fini dell'agevolazione, il dato catastale: secondo il giudice regionale, il fabbricato poteva beneficiare del regime solo se la ruralità risultava dal catasto mediante classificazione D/10 o A/6, oppure mediante specifica annotazione, mentre nel caso concreto l'immobile risultava in categoria C/2 e la dichiarazione/autocertificazione presentata nel 2015 era tardiva e priva di effetti retroattivi. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9, comma 8, d.lgs. n. 23/2011, sostenendo che la variazione catastale del 2017 in D/10 fosse la correzione di un errore dell'amministrazione che nel 2012 aveva attribuito d'ufficio la categoria C/2, con efficacia retroagente al 1975; 2) violazione dell'art. 9 d.l. n. 557/1993, affermando che il bene era strutturalmente rurale e strumentale all'attività agricola/silvicola, con conseguente irrilevanza della mancata formalizzazione catastale; 3) violazione dell'art. 2909 c.c., invocando un giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza favorevole relativa all'anno d'imposta 2012; 4) violazione delle norme su IMU e ruralità e dell'art. 2909 c.c., contestando l'affermazione della CTR secondo cui la precedente decisione riguardasse l'ICI e non l'IMU, poiché l'IMU aveva avuto applicazione sperimentale già dal 2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nel merito, ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta ai principi consolidati in materia di ruralità ai fini ICI/IMU, secondo cui il riconoscimento dell'agevolazione presuppone il corretto inquadramento catastale o l'efficacia della procedura di variazione/annotazione nei termini di legge. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché introduceva una nuova questione di fatto, non trattata nella sentenza impugnata e non risultante come dedotta nei gradi di merito, relativa alla pretesa correzione di un errore catastale; il secondo è stato parimenti inammissibile perché non si confrontava con la ratio della decisione d'appello, che aveva negato efficacia retroattiva alla dichiarazione di ruralità del 2015 in quanto tardiva; il terzo motivo è stato respinto perché la precedente sentenza invocata non integrava un giudicato idoneo a vincolare il presente giudizio, essendo apodittica e comunque riferita a una questione non suscettibile di passare autonomamente in giudicato; il quarto motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stato richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    la ricorrente lo invoca per sostenere l'esenzione/agevolazione per il fabbricato rurale; la Corte ribadisce che il regime agevolativo dipende dalla disciplina catastale e dalle procedure previste

  • art. 9 d.l. 30 dicembre 1993, n. 557

    norma base sui requisiti di ruralità del fabbricato; la Corte la richiama insieme alla disciplina catastale di attuazione, valorizzando il collegamento tra requisiti sostanziali e riconoscimento formale

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato opera solo sulle questioni effettivamente decise e sulle statuizioni non apodittiche; non vincola l'interpretazione di norme in sé, né copre affermazioni prive di adeguata motivazione

  • art. 13, comma 1, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    è citato nel quarto motivo in relazione alla disciplina IMU, ma la Corte non vi fonda una specifica ratio diversa da quella sulla ruralità catastale

  • art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201

    richiamato nella ricostruzione della disciplina delle domande di variazione catastale e dei loro effetti sul riconoscimento della ruralità

  • L. 22 dicembre 2011, n. 214

    legge di conversione del d.l. n. 201/2011, richiamata per il quadro normativo sull'IMU e sulla ruralità

  • D.M. 26 luglio 2012

    la Corte richiama la disposizione per cui i fabbricati rurali non censibili in D/10 devono recare specifica annotazione catastale ai fini del riconoscimento della ruralità

  • art. 2, comma 5-ter, d.l. 31 agosto 2013, n. 102

    interpretato come norma che attribuisce efficacia, anche retroattiva, alle domande di variazione catastale e alle annotazioni solo se presentate nei termini previsti

  • L. 28 ottobre 2013, n. 124

    legge di conversione del d.l. n. 102/2013, richiamata per la disciplina interpretativa delle variazioni catastali rurali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di fabbricati rurali ai fini dell'imposizione locale, il riconoscimento dell'agevolazione è normalmente ancorato al corretto inquadramento catastale o alla rituale annotazione della ruralità, quando la normativa prevede una procedura tipizzata per ottenere effetti fiscali retroattivi.
  • La mera strumentalità di fatto dell'immobile all'attività agricola non basta, di per sé, a escludere l'imposta se il dato catastale non è coerente con la ruralità o se la procedura di variazione/annotazione non è stata tempestivamente e validamente perfezionata.
  • Le domande di variazione catastale e le annotazioni che attestano la ruralità producono effetti fiscali retroattivi solo se presentate nei termini stabiliti dalla disciplina speciale; oltre tali termini non può farsi discendere automaticamente alcun effetto utile ai fini dell'esenzione.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto nuove, né può essere veicolata sotto il paradigma della violazione di legge una censura che richieda un accertamento fattuale non compiuto nel merito.
  • Il giudicato esterno vincola solo le statuizioni realmente decise e motivate sul punto controverso; non si estende ad affermazioni apodittiche o a questioni di mero inquadramento giuridico che non abbiano formato oggetto di una concreta e definita decisione sul fatto.
  • La deduzione del giudicato richiede la dimostrazione della reale coincidenza del punto deciso con quello oggi controverso; in difetto, il precedente non impedisce al giudice successivo di applicare autonomamente la disciplina pertinente al diverso periodo d'imposta o al diverso rapporto tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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