Cassazione Civile, Ordinanza n. 12803/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2009 tra una cliente e una banca, con tasso corrispettivo fisso del 5,550% annuo e tasso di mora dell'8,55%. La mutuataria ha agito sostenendo il carattere usurario degli interessi pattuiti, chiedendo l'accertamento dell'usura; la banca, in via riconvenzionale, ha chiesto l'accertamento del proprio credito. Il Tribunale ha rigettato la domanda della cliente, escludendo la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ai fini del superamento della soglia usuraria, e ha accertato un debito della mutuataria. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento. In cassazione la ricorrente ha impugnato l'ordinanza di inammissibilità chiedendone l'annullamento, reiterando sostanzialmente le censure già svolte in appello; la banca ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché, contro l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., era impugnabile solo la sentenza di primo grado, salvo vizi propri dell'ordinanza, non dedotti nel caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l'atto di impugnazione era indirizzato contro l'ordinanza della Corte d'appello e la procura speciale era conferita per la sua riforma, mentre l'impugnazione proposta contro un'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. è ammissibile solo per vizi propri dell'ordinanza stessa oppure, ordinariamente, mediante ricorso avverso la sentenza di primo grado ex art. 348-ter, comma 3, c.p.c. Poiché nel caso concreto non erano stati dedotti vizi propri dell'ordinanza e risultavano semplicemente riproposte le ragioni dell'appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è utilizzabile nei casi in cui non vi sia ragionevole probabilità di accoglimento del gravame.
art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
Quando l'appello si chiude con ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., l'impugnazione va proposta avverso la sentenza di primo grado; il ricorso contro l'ordinanza è ammesso solo per vizi propri del provvedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro dell'importo ulteriore dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. il ricorso per cassazione è ammissibile solo se investe vizi propri dell'ordinanza; altrimenti l'impugnazione deve essere diretta contro la sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c.
- La specialità della procura al ricorso per cassazione richiede l'indicazione specifica del provvedimento da impugnare e del tipo di impugnazione da proporre; un mandato riferito alla riforma dell'ordinanza non vale, di per sé, per la cassazione della sentenza di primo grado.
- Non è consentito eludere il regime dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c. riproponendo in cassazione le sole doglianze già svolte in appello dichiarato inammissibile, se il ricorso non censura un vizio proprio dell'ordinanza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese secondo soccombenza e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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