Sentenza del 26/06/2017 n. 4401 - Comm. Trib. Prov. Milano
Sanzioni - Recidiva - Provvedimento sanzionatorio precedente - Carenza - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'applicazione della maggiorazione per recidiva è stata ritenuta illegittima perché la precedente violazione della stessa indole non era già stata fatta oggetto di un provvedimento sanzionatorio. Di conseguenza, la sanzione deve essere rideterminata senza applicare l'aumento previsto per la recidiva.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'applicazione della maggiorazione della sanzione per recidiva prevista dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. 472/1997. La recidiva presuppone che una precedente violazione della stessa indole sia stata già accertata e costituita oggetto di un provvedimento sanzionatorio. In assenza di tale precedente provvedimento, non è sufficiente la mera esistenza di una violazione anteriore per applicare l'aumento della sanzione.
Norme richiamate
Art. 7, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
La sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole, già oggetto di provvedimento sanzionatorio.
La maggiorazione per recidiva richiede non solo una precedente violazione della stessa indole, ma anche che essa sia stata già definita mediante un provvedimento sanzionatorio. L'Amministrazione non può quindi applicare l'aumento fondandosi esclusivamente su una violazione precedente non ancora sanzionata con un provvedimento.
Massime di principio
- La recidiva tributaria può essere applicata solo se la precedente violazione, oltre a essere della stessa indole e temporalmente rilevante, è già stata oggetto di uno specifico provvedimento sanzionatorio.
- La mera contestazione o l'accertamento di una violazione precedente non è sufficiente, da solo, a integrare il presupposto della recidiva.
- Quando manca il precedente provvedimento sanzionatorio, l'aumento per recidiva deve essere escluso e la sanzione deve essere calcolata secondo la misura ordinaria.
- In casi analoghi è opportuno verificare la data, il contenuto e l'effettiva definitività o efficacia del precedente provvedimento, nonché la sua riferibilità a una violazione della stessa indole.
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