Cassazione Penale, Sentenza n. 33594/2026 del 15/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato dal Tribunale e dalla Corte di appello per i delitti di cui agli artt. 474 e 648 c.p., in relazione al possesso, finalizzato alla vendita, di 162 capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo, anzitutto, vizio e manifesta illogicità della motivazione sulla prova della contraffazione, sostenendo che essa fosse stata desunta dalla sola deposizione di un appartenente alla polizia giudiziaria senza adeguata verifica della sua competenza e qualificazione, nonché lamentando l'omessa motivazione sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. Il secondo motivo riguardava la mancanza di prova della destinazione alla vendita dei prodotti, elemento ritenuto necessario per la configurazione del delitto di cui all'art. 474 c.p. Il terzo motivo censurava il giudizio di bilanciamento delle circostanze e il trattamento sanzionatorio: secondo la difesa, la Corte di appello avrebbe motivato in modo contraddittorio sul rapporto tra attenuanti generiche e recidiva e avrebbe omesso di esaminare la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, affermando che la contraffazione può essere accertata anche mediante testimonianza di soggetti qualificati in ragione dell'attività abitualmente svolta, quando riferiscano su fatti percepiti direttamente. Nel caso concreto, alla deposizione dell'operante che aveva visionato e sequestrato la merce si aggiungevano l'assenza di fatture e bolle di consegna e le modalità di confezionamento e custodia dei capi. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente motivata la destinazione al commercio abusivo e ha ribadito che il delitto di cui all'art. 474 c.p. è reato di pericolo posto a tutela della fede pubblica, sicché non è necessario che si realizzi un concreto inganno dell'acquirente e la contraffazione grossolana non esclude di per sé la configurabilità del reato. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha osservato che la questione relativa alla violazione dell'art. 69 c.p. non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Ha escluso altresì la violazione di legge, rilevando che la pena era stata determinata secondo i parametri dell'attenuante speciale della ricettazione di particolare tenuità e non secondo quelli del reato base. Infine, ha ritenuto già valutata la tenuità del fatto mediante l'applicazione dell'art. 648, quarto comma, c.p., con conseguente infondatezza della richiesta dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
Norme richiamate
art. 474 c.p.
detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto
La norma tutela principalmente la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, e configura un reato di pericolo per il quale non è necessario il concreto inganno dell'acquirente. La contraffazione grossolana non esclude il reato quando la condotta rientra nella detenzione per la vendita.
art. 648 c.p.
L'ipotesi attenuata della ricettazione di particolare tenuità è stata considerata dal giudice di primo grado come fattispecie autonoma, con determinazione della pena nei relativi parametri edittali.
art. 62-bis c.p.
La censura relativa alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è stata esaminata nei limiti del motivo formulato in appello.
art. 62 n. 4 c.p.
danno patrimoniale di speciale tenuità
La richiesta è stata ritenuta infondata poiché la tenuità del fatto era già stata valutata mediante l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 648, quarto comma, c.p.
art. 69 c.p.
giudizio di comparazione tra circostanze
La questione relativa alla prospettata violazione della norma non era stata dedotta in appello e non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione.
art. 603 c.p.p.
rinnovazione dell'istruzione dibattimentale
La richiesta di rinnovazione era stata censurata dalla difesa, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova e alla motivazione della decisione di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio di motivazione e travisamento della prova
Le doglianze non hanno evidenziato carenze o illogicità manifeste della motivazione sulle prove della contraffazione e della destinazione alla vendita.
art. 616 c.p.p.
condanna al pagamento delle spese processuali
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La contraffazione di marchi e segni distintivi può essere accertata mediante la testimonianza di un soggetto qualificato in ragione delle conoscenze acquisite nello svolgimento abituale di una specifica attività, quando il testimone riferisca su fatti direttamente percepiti e l'apprezzamento tecnico sia inscindibile dalla percezione del fatto.
- La deposizione dell'operante che abbia direttamente esaminato e sequestrato la merce può concorrere a dimostrare la contraffazione quando sia corroborata da ulteriori elementi sintomatici, quali l'assenza di documentazione commerciale e peculiari modalità di confezionamento o custodia.
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. è un reato di pericolo posto a tutela della fede pubblica; pertanto, per la sua configurabilità non è necessario che l'acquirente sia concretamente tratto in inganno.
- La contraffazione grossolana non esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 c.p. quando sussista la detenzione per la vendita di prodotti recanti segni falsi.
- La destinazione alla vendita dei prodotti contraffatti può essere desunta dalle circostanze concrete valorizzate dai giudici di merito, purché la motivazione esponga specificamente gli elementi posti a fondamento dell'inferenza.
- La questione relativa alla violazione delle regole sul giudizio di comparazione tra circostanze non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se non è stata dedotta con il motivo di appello.
- Quando la tenuità del fatto sia già stata valutata mediante l'applicazione di una specifica attenuante prevista per il reato contestato, la medesima valutazione non impone automaticamente il riconoscimento di un'ulteriore attenuante fondata sulla tenuità del danno.
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