Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29131/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso di crediti IRES e IRAP relativi all'anno 2004, esposti nella dichiarazione dei redditi Mod. Unico 2004 a seguito della liquidazione della società e della successiva cancellazione dal registro delle imprese nel 2005. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo irrilevante che i crediti fossero stati indicati nel quadro RX come da compensare e/o detrarre anziché come richiesti a rimborso. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l'indicazione dei crediti non era un errore materiale ma era stata volutamente effettuata per consentire il pagamento di eventuali debiti emergenti da controlli dell'Ufficio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2934 e 2946 c.c., lamentando che la CTR non avesse dichiarato prescritto il diritto al rimborso per decorso del termine decennale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili entrambi i motivi. Quanto al primo, ha ritenuto operante l'art. 348-ter c.p.c. perché la sentenza d'appello aveva confermato integralmente la decisione di primo grado sulle medesime ragioni di fatto; ha inoltre osservato che il motivo difettava di autosufficienza e che, comunque, non vi era omesso esame di un fatto decisivo, poiché la CTR aveva reputato non rilevante l'indicazione dei crediti in compensazione in ragione della cessazione della società e dell'impossibilità di riportare il credito all'anno successivo. Quanto al secondo, la Corte ha rilevato che la CTR non aveva affrontato la questione della prescrizione perché essa era stata proposta solo in appello; pertanto la censura non colpiva la ratio decidendi e avrebbe dovuto essere impostata denunciando la violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992 o un'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non era configurabile, anche perché la censura non superava il limite dell'inammissibilità derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di sentenza d'appello conforme alla decisione di primo grado sulle medesime questioni di fatto, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge era inammissibile perché non attingeva la reale ratio della decisione impugnata.

  • art. 2934 c.c.

    Norma richiamata per sostenere la prescrizione del diritto al rimborso, ma la Corte non entra nel merito perché la questione era processualmente preclusa.

  • art. 2946 c.c.

    Norma richiamata per il termine prescrizionale decennale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per ragioni processuali.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte osserva che, se si voleva contestare l'introduzione tardiva della questione di prescrizione, il ricorso avrebbe dovuto censurare la violazione del divieto di nuove eccezioni in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia sulla prescrizione non è stata utilmente censurata; il ricorso non deduceva omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulla base delle medesime ragioni di fatto, operando la preclusione della doppia conforme.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto sia realmente decisivo e che la censura sia autosufficiente, con puntuale indicazione del contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti.
  • Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre il merito della questione senza aggredire il presupposto processuale posto a base della decisione.
  • La questione di prescrizione o di altre eccezioni non trattate dal giudice di merito non può essere utilmente devoluta in cassazione senza censurare la ragione processuale della mancata trattazione, come il divieto di nuove eccezioni in appello o l'omessa pronuncia.
  • Quando il giudice di merito ritiene irrilevante un errore formale nella dichiarazione perché il rapporto sostanziale esclude la possibilità di utilizzo del credito in compensazione, la doglianza sull'errata indicazione dichiarativa non è di per sé decisiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.