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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39816/2021 del 14/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRPEG e IRAP per un’annualità d’imposta indicata nel testo come 2005, con riprese su corrispettivi ritenuti imponibili nei rapporti con un autosalone e su costi per carburante ritenuti indeducibili per difetto di documentazione e prova di inerenza. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società e la commissione tributaria regionale aveva confermato. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della sentenza di appello per violazione degli obblighi motivazionali, perché il giudice di secondo grado avrebbe riportato i motivi di appello senza esaminarli, richiamando gli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, del d.lgs. 546/1992, l’art. 132, n. 4, c.p.c. e l’art. 118 disp. att. c.p.c. La società resistente ha eccepito preliminarmente l’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, sostenendo che il plico era stato inviato a un indirizzo diverso da quello del difensore domiciliatario e che il ricorso era anche viziato perché rivolto contro una sentenza diversa da quella prodotta. La Corte ha ritenuto decisiva la questione della notificazione: l’avviso di ricevimento prodotto mostrava che il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato, senza consegna dell’atto e senza ulteriori attività di ricerca dell’esatto indirizzo, sicché la notificazione è stata qualificata come inesistente e non meramente nulla.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione fosse inesistente, perché eseguita a mezzo posta verso un indirizzo errato del difensore e senza prova della consegna al destinatario; in tale situazione non opera la sanatoria per costituzione del controricorrente né la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., che presuppone una notifica nulla e non inesistente. È stata assorbita la diversa eccezione di inammissibilità fondata sulla difformità tra la sentenza indicata nel ricorso e quella depositata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese. La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato per ragioni temporali e perché l’Agenzia è esentata dal pagamento delle imposte e tasse di giustizia.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell’avviso di accertamento relativo ai redditi; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento

  • art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato come base dell’avviso di accertamento IVA; non è oggetto di specifica interpretazione nel provvedimento

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    richiamato in relazione ai documenti da depositare con il ricorso per cassazione

  • art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria di appello

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per l’obbligo di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio di nullità dedotto con il ricorso

  • art. 149 c.p.c.

    la Corte lo indica come norma che richiede l’avviso di ricevimento quale unico documento idoneo a provare consegna, data e identità del consegnatario nella notificazione postale

  • art. 291 c.p.c.

    la Corte afferma che la rinnovazione della notificazione è possibile solo in presenza di notificazione nulla, non inesistente

  • art. 6, comma 1, legge n. 890 del 1982

    richiamato per la richiesta del duplicato dell’avviso di ricevimento ai fini della rimessione in termini

  • art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018

    richiamato per la sospensione del processo in pendenza di definizione agevolata

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    richiamato come fonte della disciplina sulla sospensione e definizione agevolata

  • legge n. 293 del 2018

    richiamata nel testo come legge di conversione, secondo la formulazione riportata nella decisione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte esclude la sua applicazione per ragioni temporali e soggettive

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    richiamato come disposizione introduttiva del raddoppio del contributo unificato

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato quale parametro temporale massimo entro cui riattivare il processo notificatorio quando la notifica non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante

Massime di principio

  • La notificazione a mezzo posta del ricorso per cassazione si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario; la sola spedizione o consegna all’ufficio postale non basta a dimostrare l’avvenuta notifica.
  • L’avviso di ricevimento è il documento necessario per provare l’intervenuta consegna, la data e l’identità del destinatario o del consegnatario; se risulta che il destinatario è sconosciuto all’indirizzo indicato, la notificazione è inesistente e non semplicemente nulla.
  • La notificazione inesistente non è sanabile per costituzione del destinatario né è suscettibile di rinnovazione ex art. 291 c.p.c., perché tale rimedio presuppone una notifica nulla.
  • L’indicazione dell’esatto indirizzo del destinatario nella richiesta di notificazione rientra nella sfera di controllo del notificante; se l’errore sull’indirizzo è imputabile a chi notifica, non può invocarsi il principio di conservazione degli effetti della richiesta originaria.
  • Anche quando il mancato perfezionamento della notifica non sia imputabile al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio per conservare gli effetti della prima richiesta, nei limiti temporali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
  • Se la Corte rileva un vizio processuale idoneo a definire il giudizio, resta assorbita ogni ulteriore censura, compresa quella relativa alla difformità tra il provvedimento impugnato e quello effettivamente depositato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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