Sentenza del 28/03/2019 n. 8630 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI Decisioni della Corte di cassazione - Revocazione ex art. 395, comma 1, n. 5), c.p.c. - Inammissibilità - Contrasto con il principio unionale di effettività della tutela giurisdizionale - Esclusione - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato per revocazione la sentenza della Corte di cassazione n. 9010/2014, sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di fatto nel ritenere esistente e autonomamente impugnabile un atto di irrogazione delle sanzioni per il tardivo pagamento dell'imposta di successione. Secondo i contribuenti, gli originari avvisi di liquidazione e le cartelle erano stati annullati con sentenze passate in giudicato e il provvedimento di sgravio non era autonomamente impugnabile. Hanno inoltre dedotto il contrasto della decisione con precedenti giudicati e l'illegittimità costituzionale degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., nonché la violazione dei principi di effettività della tutela giurisdizionale, uguaglianza, diritto di difesa e ne bis in idem.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha rilevato che l'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in una svista percettiva evidente, risultante dal semplice confronto tra la sentenza e gli atti di causa, e non può riguardare la valutazione o l'interpretazione dei fatti già discussi tra le parti. Nel caso concreto, l'esistenza e la natura dell'atto relativo alle sanzioni erano state oggetto di esame e di valutazione nei precedenti giudizi, sicché non si trattava di errore di fatto revocatorio. La Corte ha inoltre confermato che la revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. per contrasto tra giudicati non è ammessa contro le sentenze della Corte di cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c. Tale limitazione non viola né la Costituzione né il diritto dell'Unione europea, poiché il principio di effettività della tutela giurisdizionale deve conciliarsi con quello della stabilità del giudicato. Non sono state liquidate spese a favore dell'Agenzia, rimasta priva di attività difensiva; i ricorrenti sono stati dichiarati tenuti al versamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Art. 395, n. 4, c.p.c.
Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
L'errore revocatorio deve essere una svista percettiva evidente, essenziale e decisiva, rilevabile dal solo confronto tra la sentenza e gli atti processuali. Non può consistere in un'errata valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica di fatti che siano stati oggetto di discussione.
Art. 395, n. 5, c.p.c.
Contrarietà della sentenza ad altra precedente avente tra le parti autorità di cosa giudicata.
La revocazione per contrasto di giudicati non è esperibile contro una sentenza della Corte di cassazione, poiché tale ipotesi non rientra nei casi previsti dagli artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Artt. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Delimitano i casi di revocazione e correzione delle sentenze della Corte di cassazione, senza includere la revocazione per contrasto con altro giudicato prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c.
Art. 19, D.Lgs. n. 546/1992
Individua gli atti autonomamente impugnabili nel processo tributario. La controversia riguardava la qualificazione del provvedimento relativo alle sanzioni e la sua eventuale autonoma impugnabilità.
Art. 111 Cost.
Non impone al legislatore di prevedere ogni possibile rimedio contro le sentenze della Cassazione, ma richiede il ricorso per cassazione per violazione di legge; è quindi compatibile con una revocazione limitata agli errori di percezione.
Artt. 3, 24 e 117 Cost.
La disciplina contestata non è stata ritenuta lesiva dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, diritto di difesa e obblighi derivanti dall'ordinamento europeo.
Art. 13 CEDU e art. 4 del VII Protocollo addizionale CEDU
La limitazione dei rimedi contro le sentenze della Cassazione non è stata ritenuta incompatibile con il diritto a una tutela effettiva né con il divieto di duplicazione dei procedimenti, poiché il sistema garantisce comunque rimedi adeguati nelle fasi processuali precedenti.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione, il ricorrente è tenuto, quando ne ricorrono i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La revocazione non può essere utilizzata come ulteriore grado di giudizio per contestare la valutazione delle prove, l'interpretazione degli atti o la qualificazione giuridica dei fatti già esaminati.
- L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la sentenza presuppone l'esistenza o l'inesistenza di un fatto documentalmente incontestabile, non discusso dalle parti, e tale errore è decisivo per l'esito della causa.
- Quando la questione è stata oggetto di contraddittorio e il giudice ha scelto una determinata ricostruzione, l'eventuale errore è normalmente un errore di giudizio, da far valere con i rimedi ordinari e non con la revocazione.
- Le sentenze della Corte di cassazione non possono essere revocate per contrasto con un precedente giudicato ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.; il sistema privilegia la stabilità e l'autorità del giudicato.
- Il diritto dell'Unione europea non impone agli Stati membri di prevedere la riapertura indefinita dei processi: il principio di effettività deve essere bilanciato con certezza del diritto, stabilità dei rapporti giuridici e buona amministrazione della giustizia.
- Nel processo tributario, la qualificazione di un atto come autonomamente impugnabile deve essere contestata tempestivamente, poiché la mancata impugnazione dell'atto ritenuto lesivo può determinarne la definitività e precludere successive richieste di rimborso.
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