Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11497/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202601533

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non idoneità agli accertamenti attitudinali e conseguente esclusione dal concorso per l’assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, nonché mancata ammissione alla prova orale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione attitudinale del 15 dicembre 2025, il verbale di notifica, la scheda di giudizio e l’elenco degli ammessi alla prova orale, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, carenza dei presupposti, manifesta irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Ha contestato in particolare il contrasto tra il giudizio di non idoneità espresso dalla commissione e i giudizi di compatibilità formulati dal funzionario psicologo e dal perito selettore, nonché con i risultati dei test scritti e con le valutazioni dei consulenti da essa incaricati. In sede cautelare il TAR aveva rilevato contraddizioni tra i diversi giudizi non adeguatamente motivate e aveva disposto la ripetizione del colloquio collegiale davanti a una commissione diversamente composta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, la ricorrente aveva ripetuto il colloquio attitudinale conseguendo l’idoneità; tuttavia, era stata successivamente giudicata non idonea alla prova orale, con punteggio di 15/30. Poiché la ricorrente non aveva impugnato il sopravvenuto giudizio negativo relativo alla prova orale, l’eventuale annullamento del giudizio attitudinale originario non avrebbe potuto procurarle alcuna utilità concreta, non potendo comunque proseguire nella procedura concorsuale. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure originarie. In considerazione dell’andamento complessivo della vicenda, le spese sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente quale parametro dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura.

  • art. 3 l. 241/1990

    Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione del giudizio di non idoneità; la censura non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

  • art. 24, punto 9, D.M. 9 settembre 2022, n. 168

    Richiamato quale base normativa dell’esclusione dal concorso conseguente al giudizio di non idoneità; non è stato oggetto di esame sostanziale nella decisione finale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il ricorso contro un atto di esclusione da una procedura concorsuale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, anche a seguito della riedizione della fase contestata, il candidato sia stato definitivamente escluso per un diverso e successivo atto non impugnato, dal quale dipenda comunque l’impossibilità di conseguire l’utilità perseguita.
  • L’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione e richiede che l’eventuale accoglimento della domanda possa procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale; non sussiste quando l’annullamento dell’atto originariamente impugnato non consenta più la prosecuzione della procedura per effetto di un autonomo provvedimento sopravvenuto rimasto incontestato.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.